L’articolo
4 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 regola la c.d. polizza
assicurativa decennale postuma. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a
consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà di un
immobile da lui costruito, una polizza assicurativa indennitaria decennale a
beneficio dell’acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a
copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi
derivanti da rovina dell’edificio, oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo, per difetto della costruzione e accaduti
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Purtroppo
sembra che le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione dell’obbligo di
stipula della polizza e/o di consegna della polizza assicurativa stessa
all’acquirente dell’immobile costruito è priva di alcuna sanzione.
La
mancanza della polizza assicurativa non è ostativa alla stipula dell’atto, e
non è neppure motivo di eventuale e successiva invalidità dell’atto di
trasferimento.
Si ritiene che la violazione dell’obbligo di consegna della
polizza assicurativa postuma decennale determini semplicemente un inadempimento
contrattuale nei rapporti tra venditore e acquirente sicché il risarcimento da
parte del costruttore nei confronti dell’acquirente è limitato al solo costo
del premio assicurativo non pagato alla Compagnia di
assicurazioni.
Naturalmente fermo restando la permanenza delle responsabilità
civili del costruttore-venditore nei confronti dell’acquirente che certamente
non vengono meno.
Il
notaio è tenuto a svolgere tutte le attività preparatorie per la formazione
dell’atto nel modo tecnicamente più idoneo.
L’assenza nell’atto notarile di
compravendita di qualsiasi riferimento alla polizza non è giustificata, il
notaio dovrà descrivere nell’atto le pattuizioni delle parti in merito alla
polizza postuma decennale. Nel caso in cui la polizza fosse stata regolarmente
contratta tra il costruttore-venditore e la compagnia assicurativa e
regolarmente consegnata, il notaio riferirà nell’atto che ciò è avvenuto,
mentre se la polizza assicurativa non viene consegnata, il notaio farà bene a
descrivere la circostanza nell’atto, magari provvedendo a descrivere una pattuizione
tra venditore e acquirente relativamente ai tempi successivi di consegna.
Le
parti possono infatti liberamente pattuire che la polizza postuma decennale sia
consegnata in un momento successivo. E’ questo il caso, frequente, in cui
l’immobile venga venduto immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori e non si
sia potuto fare in tempo a consegnare la documentazione alla compagnia di
assicurazione, o la stessa compagnia di assicurazione non abbia fatto in tempo
ad accettare la stipula della polizza
Fonte:
web
27-09-2016
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