28 agosto 2016

Requisiti di un amministratore

Ai sensi del nuovo art. 71-bis disp. att. c.c.:
“ Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica”.
In primis, per sintetizzare quanto detto dal primo comma dell'articolo succitato, chi vuole svolgere l'incarico di amministratore non deve avere o aver avuto “grane giudiziarie”, deve aver conseguito il diploma di scuola superiore e non dev'essere stato protestato ed aver svolto un corso iniziale di formazione nonché svolgere attività periodica di aggiornamento.
Prima eccezione. I così detti amministratori interni non devono essere diplomati né aver seguito un corso iniziale né, per finire, saranno tenuti all'aggiornamento periodico. Insomma per chi amministra il proprio condominio non cambierà nulla, fermo restando i requisiti riguardanti condanne e protesti.
Seconda eccezione. Chi ha svolto l'attività di amministratore per almeno un anno nell'arco del triennio 18 giugno 2010 - 18 giugno 2013 non dovrà rispettare i requisiti del diploma e del corso iniziale di formazione ma solamente quello della formazione periodica.
Fonte: web
28-08-2016

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