Il
deposito cauzionale, meglio conosciuto come cauzione, è richiesto dal
proprietario che affitta all'inquilino, al fine di ricevere una garanzia per le
obbligazioni assunte in un contratto di locazione. Il deposito è previsto dalla
legge allo scopo di tutelare (almeno in parte) il proprietario di un
appartamento contro i possibili danni causati dall'inquilino all'immobile (la
legge prevede che la restituzione dell'immobile debba avvenire nello stato
originario, salvo la naturale usura), nonché per difenderlo da eventuali
non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione, ed in generale contro ogni
possibile inadempimento da parte dell'inquilino.
In
caso d'inadempienza contrattuale tale somma a deposito potrà diventare di
proprietà del locatore. Il deposito cauzionale è disciplinato dall'articolo 11
della legge 392/78, che stabilisce che esso non può superare l'importo pari a
tre mensilità del canone mensile ed è produttivo di interessi al tasso legale,
da corrispondersi al termine di ogni anno di locazione.
Questa
limitazione è garantita dal "presidio di nullità" (art.79 legge equo
canone), ancora valido per le locazioni non abitative: quelle relative ad
uffici, immobili commerciali, artigianali e industriali. Per le locazioni
abitative, invece, si ritiene ormai che, per effetto dell'abrogazione
dell'art.79, superato dall'art.14 della legge di riforma degli affitti
(431/98), si sia aperta la strada a deroghe, qualora concordate tra le parti,
tali per cui si potrà stabilire un deposito di cifra superiore alle tre
mensilità e non produttivo di interessi legali.
Per
i contratti a canone concordato (contratto di 3 anni + 2, transitori e
universitari) il D.M. 5.03.99, confermato poi dal D.M. 30.10.2002, non aveva
recepito la liberalizzazione, imponendo la limitazione alle tre mensilità.
Nel
caso in cui gli interessi legali
maturati sino al momento del rilascio dell'appartamento non siano stati
corrisposti annualmente, dovranno essere rimborsati insieme al deposito
cauzionale.
Il
motivo per cui la legge e le varie sentenze, poi, evidenziano l'obbligo del
rimborso degli interessi da parte del locatore (l'interesse rappresenta
l'adeguamento di una somma al suo valore corrente) è che, in mancanza, la
cauzione diventerebbe un immotivato incremento del corrispettivo di locazione,
e questo perché il denaro è solo prestato in garanzia e non è proprietà del
locatore.
Il
deposito cauzionale può essere versato con:
• versamento in contanti
• una garanzia fidejussoria
-bancaria od assicurativa
•
libretto di risparmio bancario/postale
La restituzione del deposito cauzionale ed il versamento degli
eventuali interessi non ancora versati, potranno avvenire solo a seguito del
rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino: dovrà essersi risolto il
vincolo contrattuale, ed il proprietario dovrà accertarsi che l'inquilino abbia
adempiuto a tutti i suoi obblighi.
Nel
caso il deposito, o gli interessi relativi, non vengano rimborsati dal
proprietario, l'inquilino ha 10 anni di tempo - prima che intervenga la
prescrizione- per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso.
Se
il proprietario dovesse trattenere la somma in deposito a titolo di rimborso
danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione,
l'inquilino potrebbe sottoporre ad un giudice un decreto ingiuntivo per
ottenerne il rimborso; contro tale decreto il proprietario potrà fare a sua
volta opposizione, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto ad
ottenere il rimborso dello stesso. È giusto precisare che, in presenza di un
danno che il proprietario può dimostrare, pur ottenendo l'ingiunzione per il
mancato rimborso, si va incontro solo a spese e guai, perchè, alla fine, il
giudice non potrà non dare ragione al locatore.
Fonte: web
18-08-2016
Se devi #vendere o #affittare la tua #casa, non improvvisare, affidati a chi può farlo per te #tutelandoti
Fonte: web
18-08-2016
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