Riflettori
puntati su chi in passato ha percepito redditi da locazione in nero. L’Agenzia
delle Entrate sta inviando 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che
nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente,
redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazioni di immobili, compresi
quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le
nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai
contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del
reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.
Inoltre,
per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza
di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato
“Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso
anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito.
Il
calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le
sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di
imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per
reddito da fabbricati.
Con
questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni
sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in
possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel
modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.
Se
il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento
operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori
imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele
dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà
indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla
lettera.
Le
lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le
omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del
ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), fruendo così della
sanzione ridotta per infedele dichiarazione. Grazie al calcolatore
disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare
facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva
della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel
caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l'irpef e le addizionali
(nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).
Le
Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef,
la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un
sesto della sanzione minima –90%). Invece, se è stato scelto il regime della
“cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al 30% della maggiore
imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima -180%), se i canoni sono
stati dichiarati solo parzialmente; 40% della maggiore imposta determinata
(ossia 1/6 della sanzione minima -240%), nel caso in cui non siano stati
dichiarati.
Le
lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita
Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati
nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
(INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio
di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile
all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata
alle comunicazioni pro compliance.
Chi
riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione
finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia
si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se
dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso
in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria
posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.
Fonte: articolo visto su idealista.it il 25-10-2016
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