Maggiore
trasparenza e protezione ai consumatori che chiedono un mutuo. E’ questo
l’obiettivo del decreto 29 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.241 del 14 ottobre, emanato dal Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio (Cicr) con l’obiettivo di dare attuazione alle norme del Testo
unico bancario in tema di credito immobiliare ai consumatori. Vediamo i punti
salienti.
Le
informazioni devono essere corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli
Rendere
ai consumatori informazioni corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli,
adeguate allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del
contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore,
così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e
di consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una
decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di
credito. E’ questo quanto sollecitato dal Cicr.
Come
devono essere i documenti
Quando
le informazioni sono contenute in documenti, questi ultimi devono essere
redatti secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, la
semplicità sintattica, la chiarezza lessicale, la logicità di struttura e
devono essere presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione
utilizzato.
Le
regole per gli annunci pubblicitari
Sul
fronte degli annunci pubblicitari, la richiesta del Cicr è che contengano un
esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico. Se poi non riportano il
tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, gli annunci
devono specificare la propria natura di messaggio pubblicitario e indicare che
è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l’informativa
precontrattuale.
L’informativa
precontrattuale
Per
quanto riguarda l’informativa precontrattuale, il decreto spiega che prima
della conclusione del contratto di credito la banca deve assicurare che il
consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli
consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie
esigenze e alla propria situazione finanziaria. La banca deve poi rispondere
alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale
fornitagli, sulle caratteristiche del contratto proposto e sugli effetti che
possono derivargli a seguito della sua conclusione.
I
finanziamenti in valuta estera
Secondo
quanto stabilito dal decreto, il consumatore ha il diritto di convertire la
valuta estera in cui è denominato il credito, quando, rispetto al momento della
conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio
pari o superiore al 20%. Per l’esercizio del diritto di conversione, il
consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, se previsto dal
contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura
e dell’entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in
relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in
cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.
fonte: articolo visto su idealista.it il 25-10-2016
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