Con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle
entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle
agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4%
infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle
categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per
l'imposta di registro.
L'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità
sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore
aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21)
della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva
del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal
fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione
di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di
costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse
dalle seguenti:
- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. a/8 - abitazioni in ville;
- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e
storici
L’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque,
vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun
rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto
dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei
lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di
lusso”.
Per poter usufruire dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di
costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la
classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie
che possono beneficiare del regime di favore (cat. a/2 – abitazioni di
tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di
tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 –
abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni
ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle
ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota
ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986,
n. 131).
Resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova
applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali
quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati.
L'articolo
33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini
dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista
dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso,
infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime
case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9.
fonte: idealista.it
08-01-2015
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