Rent to buy ovvero quel particolare contratto che permette di
disporre immediatamente di una nuova casa con la possibilità di acquisto della
stessa dopo un periodo di tempo e al prezzo preventivamente concordato dalle
parti. un passo importante, in particolare in questo momento di crisi, con il
quale si punta a facilitare l'acquisto di immobili.
A chi conviene questo tipo di contratto?
compratore:
il "rent to buy" conviene a chi necessita, in tempi
brevi, della disponibilità di un immobile e non ha i fondi sufficienti per
acquistarne uno e/o non ha le garanzie per ottenere un mutuo e non vuole
rivolgersi al mercato delle locazioni. con il "rent to buy" il futuro
acquirente può ottenere l'immediato conseguimento dell'immobile diluendo nel
tempo l'impegno finanziario. è, infatti, possibile imputare al prezzo di
vendita tutto o parte dei canoni corrisposti durante il periodo di godimento
dell'immobile precedente alla vendita
venditore:
Il "rent to buy" conviene a chi non ha così tanta
fretta e/o mancanza di liquidità e/o difficoltà a ottenere un mutuo. ma anche a
quel venditore che vuole procedere all'acquisto di una nuova casa e alla
vendita di quella di proprietà con maggiore calma e tranquillità. con il
"rent to buy" il venditore può collocare velocemente il bene
mettendolo a reddito
vantaggi del "rent to buy":
questa formula - disciplinata dall'art. 23 del dl n. 133/2014 -
consente di bloccare il nuovo immobile cominciando a versare un canone
periodico, evitando così di diventare allo stesso tempo proprietario di due
diverse case, con conseguente imposizione fiscale, di avere più tempo per
realizzare la vendita di quella vecchia a un prezzo più congeniale alle proprie
aspettative e, conseguentemente, di evitare nell'immediato gli oneri finanziari
derivati dall'accensione di un mutuo, diminuendo al contempo quello che sarà
l'importo da richiedere in prestito per acquistare quella nuova
il legislatore ha previsto un contenuto contrattuale flessibile,
lasciando alle parti la possibilità di stabilire autonomamente gli aspetti
maggiormente caratterizzanti del rapporto negoziale: dall'ammontare del prezzo
di acquisto alla durata del periodo di godimento del bene anteriore alla
vendita, dall'importo e dalla periodicità dei canoni da anticipare al
proprietario alla misura in cui gli stessi potranno poi essere scontati sul
corrispettivo finale
nell'interesse del proprietario è stato previsto che l'accordo
si risolva ove il futuro acquirente non paghi, anche non consecutivamente, un
numero minimo di canoni, che può essere consensualmente stabilito dalle parti,
ma che non può essere inferiore a un ventesimo del loro numero complessivo
in caso di risoluzione del contratto per inadempimento il
proprietario dovrà quindi restituire la parte dei canoni imputata al prezzo di
vendita, maggiorata degli interessi legali. in caso contrario, invece, il
futuro acquirente dovrà restituire l'immobile e perderà il diritto di riscatto
dei canoni, i quali saranno incassati dalla controparte a titolo di indennità,
salvo diversa previsione contrattuale
fonte: idealista.it
08-01-2015
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