25 maggio 2015

IMU 2015

Per il 2015 le scadenze sono le seguenti: 16 giugno e 16 dicembre
Tali scadenze riguardano tutti gli immobili per i quali non è stata prevista l'abolizione dell'IMU.
Per coloro che devono versare l'imposta, il saldo si ottiene ricalcolando l'IMU con l'ultima aliquota deliberata dal Comune e sottraendo quanto già versato con la prima rata.
Dal 2013 l'IMU si versa in 2 rate: l'acconto del 50% entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
Se il Comune non ha deliberato le aliquote IMU entro i termini di legge, si devono utilizzare quelle dell'anno precedente.
Se anche nell'anno precedente il Comune non aveva stabilito le aliquote si applicano quelle 'base' previste per legge.
La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
- l'unità immobiliare concessa in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.
NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).
Dal 2014 inoltre non è più dovuta l'IMU sui fabbricati rurali strumentali all'agricoltura.
Fonte: avvocatoandreani.it

25-05-2015



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