Per
il 2015 le scadenze sono le
seguenti: 16 giugno e 16 dicembre
Tali
scadenze riguardano tutti gli immobili per i quali non è stata prevista
l'abolizione dell'IMU.
Per
coloro che devono versare l'imposta, il saldo
si ottiene ricalcolando l'IMU con l'ultima aliquota deliberata dal Comune e sottraendo quanto già versato con la
prima rata.
Dal
2013 l'IMU si versa in 2 rate:
l'acconto del 50% entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
Se
il Comune non ha deliberato le aliquote IMU entro i termini di legge, si devono
utilizzare quelle dell'anno precedente.
Se
anche nell'anno precedente il Comune non aveva stabilito le aliquote si
applicano quelle 'base' previste per legge.
La
L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta
ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio,
ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono
esenti dal pagamento dell'IMU
anche i seguenti immobili:
a)
unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
b)
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008;
c)
casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)
all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
I
Comuni possono a loro discrezione considerare
come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
-
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non
locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
-
l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia,
-
l'unità immobiliare concessa in comodato
come prima casa ai parenti in linea retta
entro il primo grado; in questo
caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita
catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un
reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.
NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione
figli" (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).
Dal
2014 inoltre non è più dovuta l'IMU sui fabbricati
rurali strumentali all'agricoltura.
Fonte:
avvocatoandreani.it
25-05-2015
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