Comunicazione della cessione dei
fabbricati
Sunto DECRETO LEGGE n.ro 79 del 20
giugno 2012 G.U. n. 142 del 20-6-2012 )
IN VIGORE dal 21 giugno 2012
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di
locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,
soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L’Agenzia
delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno,
individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonchè dei contratti di
trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui
all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle
rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in
via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il
godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto,
anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di
comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo
12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l’invio di un
modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di
pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite
le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso
l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5.
L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai
commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale del
142/2012
23/06/2012
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