IUC, IMU TARI E TASI. Cosa sono,
come si determinano e chi le deve pagare
Come previsto
dalla Legge di Stabilità, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) è entrata in
vigore il primo gennaio 2014.
In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza
sulla nuova imposta e di definirne le caratteristiche principali.
La IUC si compone di 3
tributi:
IMU, Imposta Municipale Propria
TASI, tassa per i servizi
indivisibili
TARI, tassa per i rifiuti
IMU
L’IMU è dovuta per i fabbricati, per
i terreni e per le aree fabbricabili. Non si applica alle abitazioni principali
(ad eccezione di quelle ricadenti in categoria A1, A8 e A9) e alle relative
pertinenze.
E’ dovuta dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
La base imponibile è il
valore catastale (come definito dal Decreto Salva-Italia).
L’aliquota IMU base
è pari allo 0,76%, ma può essere variata dai Comuni dallo 0,46% all’1,06%.
TASI
E’ la tassa per i servizi
indivisibili comunali, dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
fabbricati, aree scoperte o aree fabbricabili.
La base imponibile è la stessa
dell’IMU; l’aliquota base è pari a 0,1%. I Comuni possono annullarla o
aumentarla al massimo 0,25% (la somma di TASI e IMU deve comunque essere non
superiore a 1,06%).
L’inquilino versa un’aliquota della TASI, stabilita dal
Comune, compresa tra il 10% e il 30%.
TARI
La TARI è destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore (nel caso di immobili locati è a carico dell’inquilino).
Come
si determina il tributo?
La tariffa è determinata in base ai criteri
determinati dal D.P.R. n. 158/99 (copertura di tutti i costi afferenti al
servizio di gestione dei rifiuti urbani). In alternativa, e nel rispetto del
principio “chi inquina paga”, i Comuni possono commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti.
Fonte: acca.it/biblus-net
10-01-2014
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