Per vendere/affittare un immobile
il proprietario deve esibire un certificato di efficienza.
L’Attestato di Certificazione Energetica degli edifici (ACE) si
chiamerà APE, Attestato di prestazione energetica. Cosa cambia? A partire dalla
data del 6 giugno 2013, l’obbligo di certificazione delle prestazioni degli
edifici diventa più stringente: per vendere o affittare un immobile il
proprietario deve esibire un certificato di efficienza energetica della
struttura, pena pesanti sanzioni. E’ quanto prevede il decreto n. 63 del 4
giugno 2013 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 -
che, oltre a contenere le proroghe degli “ecobonus” (50% e 65%) recepisce la
direttiva 2010/31UE sulle prestazioni energetiche degli edifici e prevede
edifici a “energia quasi zero” a partire dal 2018 per le PA e dal 2021 per i
privati.
Tutti gli immobili dovranno quindi essere in possesso dell’APE: esso
dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà
obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti verrà
richiesto solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una
durata di 10 anni dalla data dell’emissione e dovrà essere aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica
dell’immobile. Il decreto prevede inoltre che il certificato di prestazione
energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle
condizioni energetiche dell’immobile, al fine di ricorrere anche agli incentivi
offerti dalla legge, quali il 50% e il nuovo 65%.
Le uniche eccezioni - non
sottoposte all’obbligo di APE - riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi
esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per
destinazione d’uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici
isolati con meno di 50 m2 e edifici usati meno di 4 mesi all’anno.
E’ bene
precisare però che non tutti dovranno rifare l’analisi energetica del proprio
edificio. L’obbligo di dotare la struttura dell’Attestato di prestazione
energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e
rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Chi invece non si adegua
alle nuove regole dovrà pagare multe salate: da 700 a 4.200 euro per il
professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a
6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune
l’asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica; da
300 a 1.800 euro per il proprietario dell’immobile che non fornisce l’attestato
energetico all’inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita;
da 500 a 3.000 euro per il “responsabile dell’annuncio” di vendita o locazione
che non riporti i parametri energetici dell’immobile.
fonte: cabox.com
06-06-2013
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it