Detrazioni fiscali e vendita
dell’immobile
Quando l’immobile su cui sono
state eseguite delle opere viene venduto prima che sia terminato il periodo per
fruire dell’agevolazione, il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale
è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare salvo diversi accordi tra le
parti.
Quindi in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita,
la detrazione passa direttamente all’acquirente dell’immobile.
Tuttavia le
parti in causa possono concordare diversamente e specificare la loro decisione
nell’atto notarile. Pertanto le parti sono libere di decidere se le quote
rimanenti della detrazione spetteranno al vecchio proprietario che ne ha anche
sopportato i costi delle opere o passeranno al nuovo.
Qualora decidessero di
lasciarle al vecchio proprietario diventa molto importante chiarirlo nell’atto.
In questo caso al vecchio proprietario spetteranno anche le quote rimanenti
della detrazione fiscale.
Nel caso di decesso dell’avente diritto alla
detrazione, questa si trasferisce, per intero, esclusivamente all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La normativa sulle
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio
energetico prevede che possano beneficiare delle agevolazioni non solo i
proprietari degli immobili ma anche i detentori (inquilini e/o comodatari) a
patto che sostengano le spese per i lavori e siano a loro intestati bonifici e
fatture relative.
Nel caso in cui, successivamente all’avvio di una detrazione
fiscale, cessi lo stato di locazione o di comodato, il diritto alla detrazione
in capo all’inquilino o al comodatario che ha pagato gli interventi non viene
meno. Ciò significa che l’inquilino o il comodatario che si trasferisce altrove
continuerà a beneficiare della detrazione fiscale fino a conclusione del
periodo previsto.
A differenza di quanto succede per la vendita degli immobili,
nella situazione dell’inquilino o del comodatario non c’è scelta qualora questi
si trasferiscano. La detrazione rimane all’inquilino o comodatario e nulla
spetta al proprietario dell’immobile.
Fonte: notizie tratte dal web
Novembre
2013
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