12 settembre 2014

Detrazioni VS Vendita

Detrazioni fiscali e vendita dell’immobile
Quando l’immobile su cui sono state eseguite delle opere viene venduto prima che sia terminato il periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare salvo diversi accordi tra le parti.
Quindi in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, la detrazione passa direttamente all’acquirente dell’immobile.
Tuttavia le parti in causa possono concordare diversamente e specificare la loro decisione nell’atto notarile. Pertanto le parti sono libere di decidere se le quote rimanenti della detrazione spetteranno al vecchio proprietario che ne ha anche sopportato i costi delle opere o passeranno al nuovo.
Qualora decidessero di lasciarle al vecchio proprietario diventa molto importante chiarirlo nell’atto. In questo caso al vecchio proprietario spetteranno anche le quote rimanenti della detrazione fiscale.
Nel caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, questa si trasferisce, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La normativa sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico prevede che possano beneficiare delle agevolazioni non solo i proprietari degli immobili ma anche i detentori (inquilini e/o comodatari) a patto che sostengano le spese per i lavori e siano a loro intestati bonifici e fatture relative.
Nel caso in cui, successivamente all’avvio di una detrazione fiscale, cessi lo stato di locazione o di comodato, il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha pagato gli interventi non viene meno. Ciò significa che l’inquilino o il comodatario che si trasferisce altrove continuerà a beneficiare della detrazione fiscale fino a conclusione del periodo previsto.
A differenza di quanto succede per la vendita degli immobili, nella situazione dell’inquilino o del comodatario non c’è scelta qualora questi si trasferiscano. La detrazione rimane all’inquilino o comodatario e nulla spetta al proprietario dell’immobile.

Fonte: notizie tratte dal web

Novembre 2013

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