12 settembre 2014

Allineamento catastale

Obbligo allineamento catastale
Molti proprietari che si apprestano a vendere un proprio immobile non lo sanno ancora ma dal 1° luglio 2010 esiste l’obbligo di allineamento alle risultanze del catasto dei dati catastali indicati nei rogiti per le compravendite .
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, A PENA DI NULLITÀ, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
In parole povere:
Se un immobile non è allo stato di fatto risultante come sulle schede catastali (la scheda deve riportare fedelmente il “disegno” della casa come è in realtà) lo stesso immobile non si può vendere (l’atto sarebbe nullo).
Inoltre i dati catastali devono essere esattamente intestati alla proprietà dell’immobile.
Se i dati catastali si possono “allineare” con una semplice voltura (si regolarizza l’intestazione al catasto con una minima spesa) NON SEMPRE le difformità interne dell’alloggio rispetto a quanto depositato al catasto (ed al comune) si possono sanare. 
Capita molto spesso che immobili oggetto nel tempo di opere interne non autorizzate, oggi NON si possano sanare o, magari, si possono sanare fatto salvo spese consistenti per oneri e sanzioni, se non addirittura arrivare alla necessità di effettuare opere murarie interne per eliminare gli abusi e ripristinare la casa come era una volta .
Le norme in esame si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi.

Fonte: clickcase.it

Febbraio 2012

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