Obbligo allineamento catastale
Molti proprietari che si apprestano a vendere un proprio
immobile non lo sanno ancora ma dal 1° luglio 2010 esiste l’obbligo di
allineamento alle risultanze del catasto dei dati catastali indicati nei rogiti
per le compravendite .
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le
unità immobiliari urbane, A PENA DI NULLITÀ, oltre all’identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto
dei dati catastali e delle planimetrie.
In parole povere:
Se un immobile non è
allo stato di fatto risultante come sulle schede catastali (la scheda deve
riportare fedelmente il “disegno” della casa come è in realtà) lo stesso
immobile non si può vendere (l’atto sarebbe nullo).
Inoltre i dati catastali
devono essere esattamente intestati alla proprietà dell’immobile.
Se i dati
catastali si possono “allineare” con una semplice voltura (si regolarizza
l’intestazione al catasto con una minima spesa) NON SEMPRE le difformità
interne dell’alloggio rispetto a quanto depositato al catasto (ed al comune) si
possono sanare.
Capita molto spesso che immobili oggetto nel tempo di opere
interne non autorizzate, oggi NON si possano sanare o, magari, si possono
sanare fatto salvo spese consistenti per oneri e sanzioni, se non addirittura
arrivare alla necessità di effettuare opere murarie interne per eliminare gli
abusi e ripristinare la casa come era una volta .
Le norme in esame si
applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra
vivi.
Fonte: clickcase.it
Febbraio 2012
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it