12 settembre 2014

Risoluzione anticipata del contratto

Cosa fare in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione


Un contratto di locazione può essere oggetto di:
risoluzione anticipata (prima della scadenza naturale)
cessione (da parte del locatore o del conduttore)
proroga (espressa o tacita) rispetto alla sua naturale scadenza
Le suddette operazioni possono essere effettuate sia telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate sia presso un ufficio, in relazione alle seguenti condizioni:
•i contratti locativi registrati telematicamente con le applicazioni Siria o Iris devono essere gestiti (per risoluzione anticipata, cessione e proroga) necessariamente presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate. L’imposta dovuta va versata con il modello F23, entro 30 giorni; nei successivi 20 giorni è necessario presentare l’attestato di versamento all’ufficio dove era stato presentato il contratto
•i contratti locativi registrati in modo cartaceo presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate oppure registrati telematicamente (mediante le applicazione “LocazioniWeb” e “Contratti di locazione.exe”) possono essere gestiti sia telematicamente che in modo cartaceo presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove era stato presentato il contratto. L’imposta di registro va pagata con il modello F23 prima della gestione del contratto di locazione presso un ufficio oppure telematicamente al momento della gestione on line del contratto
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere effettuata sia telematicamente sia presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto:
la risoluzione telematica può essere effettuata utilizzando il software client Contratti di locazione (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia) o l’applicazione web Pagamenti registro web (disponibile nell’area riservata dei Servizi Telematici dell’Agenzia)
la risoluzione in ufficio va effettuata mediante un versamento di 67 Euro con modello F23 e codice tributo 113T. Nel modello devono essere indicati gli estremi del contratto. Successivamente, l’attestato di versamento, unitamente al modello 69, deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto
NB 1: per i contratti di locazione registrati con i modelli Siria e Iris la risoluzione è effettuabile esclusivamente presso gli uffici dell’Agenzia
NB 2: se si è optato per il regime della cedolare secca non è dovuta alcuna imposta e la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni, esclusivamente presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto, utilizzando il modello 69
NB 3: in caso di risoluzione anticipata, il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata, ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella della risoluzione

Qualora venga risolto un contratto, per il quale era stata espressa l’opzione alla “Cedolare Secca”, non è dovuta alcuna imposta di registro in quanto la stessa era compresa nell’imposta sostitutiva.
In base alla norma dell’art. 17 del DPR 131/86, in presenza di risoluzione del contratto di locazione, è necessario provvedere al versamento di 67,00 euro, contestualmente, presentare copia del versamento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in base alla registrazione del contratto. L’attestato di versamento si sostituisce al qualsiasi altra documentazione di merito.
In presenza di opzione per la “Cedolare Secca”, non essendo più dovuto alcun versamento, si rende necessario presentare il Mod. 69, poiché le parti non devono più sottostare ad alcun obbligo.
In assenza di presentazione del Mod. 69 l’Agenzia delle Entrate non sarebbe in condizioni di venire a conoscenza della risoluzione.

Fonte: web (assistenza on line ag. entrate - agefis.it)

02-02-2014

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