Cosa fare in caso di risoluzione
anticipata del contratto di locazione
Un contratto
di locazione può essere oggetto di:
risoluzione anticipata (prima della
scadenza naturale)
cessione (da parte del locatore o del conduttore)
proroga
(espressa o tacita) rispetto alla sua naturale scadenza
Le suddette operazioni
possono essere effettuate sia telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia
delle entrate sia presso un ufficio, in relazione alle seguenti condizioni:
•i
contratti locativi registrati telematicamente con le applicazioni Siria o Iris
devono essere gestiti (per risoluzione anticipata, cessione e proroga)
necessariamente presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate. L’imposta dovuta
va versata con il modello F23, entro 30 giorni; nei successivi 20 giorni è
necessario presentare l’attestato di versamento all’ufficio dove era stato
presentato il contratto
•i contratti locativi registrati in modo cartaceo
presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate oppure registrati telematicamente
(mediante le applicazione “LocazioniWeb” e “Contratti di locazione.exe”)
possono essere gestiti sia telematicamente che in modo cartaceo presso
l’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove era stato presentato il contratto.
L’imposta di registro va pagata con il modello F23 prima della gestione del
contratto di locazione presso un ufficio oppure telematicamente al momento
della gestione on line del contratto
La risoluzione anticipata del
contratto di locazione può essere effettuata sia telematicamente sia presso
l’ufficio dove è stato registrato il contratto:
la risoluzione telematica può
essere effettuata utilizzando il software client Contratti di locazione
(disponibile sul sito Internet dell’Agenzia) o l’applicazione web Pagamenti
registro web (disponibile nell’area riservata dei Servizi Telematici
dell’Agenzia)
la risoluzione in ufficio va effettuata mediante un versamento di
67 Euro con modello F23 e codice tributo 113T. Nel modello devono essere
indicati gli estremi del contratto. Successivamente, l’attestato di versamento,
unitamente al modello 69, deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento,
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto
NB
1: per i contratti di locazione registrati con i modelli Siria e Iris la
risoluzione è effettuabile esclusivamente presso gli uffici dell’Agenzia
NB 2:
se si è optato per il regime della cedolare secca non è dovuta alcuna imposta e
la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni, esclusivamente presso l’ufficio
dove è stato registrato il contratto, utilizzando il modello 69
NB 3: in caso
di risoluzione anticipata, il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul
corrispettivo pattuito per l’intera durata, ha diritto al rimborso del tributo
relativo alle annualità successive a quella della risoluzione
Qualora venga risolto un contratto,
per il quale era stata espressa l’opzione alla “Cedolare Secca”, non è dovuta
alcuna imposta di registro in quanto la stessa era compresa nell’imposta
sostitutiva.
In base alla norma dell’art. 17 del DPR 131/86, in presenza di
risoluzione del contratto di locazione, è necessario provvedere al versamento
di 67,00 euro, contestualmente, presentare copia del versamento all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, competente in base alla registrazione del
contratto. L’attestato di versamento si sostituisce al qualsiasi altra
documentazione di merito.
In presenza di opzione per la “Cedolare Secca”, non
essendo più dovuto alcun versamento, si rende necessario presentare il Mod. 69,
poiché le parti non devono più sottostare ad alcun obbligo.
In assenza di
presentazione del Mod. 69 l’Agenzia delle Entrate non sarebbe in condizioni di
venire a conoscenza della risoluzione.
Fonte: web (assistenza on line ag.
entrate - agefis.it)
02-02-2014
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it