AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA
CASA
Da “Guida fiscale alla compravendita della casa”
dell’Agenzia delle entrate. Aggiornata con la Finanziaria 2007.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Le
agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa sono riconosciute in sede
di registrazione dell’atto.
Esse competono non soltanto per gli atti a titolo
oneroso che comportano l’acquisto della proprietàà, ma anche quando l’atto
comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e
usufrutto.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: I
REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire
delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di
lusso”.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: IMMOBILI
DI LUSSO
Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far
riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i
benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile,
solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato
nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria
attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione
dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini
italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa
posseduta sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare,
esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova
l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o
in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto
della prima casa.
REQUISITI PRIMA CASA
In presenza
dei requisiti sopra elencati l’agevolazione prima casa spetta anche se il bene
viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali
interdetti e inabilitati.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno
a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non
risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere
attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per
errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è
possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le
medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza
dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni
fiscali.
Non è possibile avere altra
abitazione nel comune in cui si trova l’immobile che si acquista.
Non è
possibile avere altra abitazione già acquistata con agevolazioni prima
casa. L'attestazione dei requisiti Va fatta con apposita dichiarazione da
inserire nell’atto
ACQUISTO PERTINENZE PRIMA CASA
Al
verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa
competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se
effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle
seguenti categorie catastali:
C/2 (cantina o soffitta);
C/6 (garage o box
auto);
C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate (o
classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in
prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura
in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a
servizio della casa di abitazione.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CASI
PARTICOLARI
Coniuge in regime di comunione legale
Nel caso in cui due coniugi
in comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione
principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire
dell’agevolazione prima casa (in quanto, ad esempio, l’altro ha già fruito
dell’agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio
ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura
del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei
requisiti richiesti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione
L’agevolazione
prima casa è riconosciuta anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari
del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso
Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le
altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta però solo se la nuda
proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell’agevolazione
prima casa.
ACQUISTI DI ULTERIORI QUOTE DELLO
STESSO IMMOBILE
Si può fruire dell’agevolazione prima casa, in presenza di
tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche
quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari di una
parte.
Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti
casi:
quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda
proprietà dell’immobile;
quando il nudo proprietario acquista il diritto di
usufrutto, uso o abitazione. Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione
prima casa spetta anche nelle seguenti due ipotesi:
quando si acquistano due
appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché
l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le
caratteristiche non di lusso;
quando si acquista un immobile contiguo ad altra
casa di abitazione già acquistata fruendo dei benefici prima casa (ad esempio
quando si acquista una stanza contigua).
ACQUISTO DI ABITAZIONE IN CORSO DI
COSTRUZIONE
Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può
beneficiare dell’agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti
previsti dalla legge e ammesso che l’immobile assuma le caratteristiche di
abitazione non di lusso.
PERDITA AGEVOLAZIONI PRIMA
CASA
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto
dell’immobile se:
le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
non
trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi
dall’acquisto;
vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5
anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA
CASA
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di
imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione
pari al 30% dell’imposta stessa.
PRIMA CASA -
CREDITO D’IMPOSTA: CHI PUÒ USUFRUIRNE
A favore di coloro che vendono l’immobile
per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la
prima casa la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro un anno
dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente prima
casa.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal
beneficio prima casa, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o
dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso,
non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione
al secondo acquisto.
Esempio credito di imposta
la differenza (250 euro) non
può essere chiesta a rimborso.
Imposta di registro pagata sul primo acquisto
3750
Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto 3500
Credito d’imposta
spettante 3500
la differenza (250 euro) non può essere chiesta a rimborso.
Il
credito d’imposta compete anche quando si acquisti un’altra abitazione mediante
appalto o permuta. Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio
è richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta e registrato.
Può
usufruire del credito d’imposta anche chi ha acquistato l’abitazione con atto
soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente
usufruito delle agevolazioni prima casa) ma comunque non prima dell’entrata in
vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso è però richiesto che
l’acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari
modi:
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo
acquisto;
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del
credito;
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da
presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da
presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
in
compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti
unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602.
Per fruire del
credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà
con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile,
specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di
registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la citata dichiarazione è
stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto
originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza
del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della
documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
PRIMA CASA - CREDITO D’IMPOSTA:
QUANDO NON SPETTA
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto
dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, il credito
d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
se il
contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza
cioè usufruire del beneficio prima casa;
se il nuovo immobile acquistato non ha
i requisiti prima casa;
se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per
successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state
pagate le relative imposte.
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima
casa
Da “Guida fiscale per la casa” Agenzia delle entrate.
A chi compete A chi
acquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella che aveva
acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni
Quanto spetta Importo
pari all’imposta di registro o all’IVA pagata con il primo acquisto (in ogni
caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto)
Quando
utilizzarlo In diminuizione delle imposte di registro. ipotecaria e catastale
dovute sul secondo acquisto o su altri ati successivi
In diminuizione
dell’IRPEF dovuta per l’anno in cui è stato riconosciuto il credito
In
compensazione di altri tributi o contributi da versare con il modello F24
Articolo trovato su
web
Inserito in: Aprile 2012
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