
• la recinzione della zona
interessata
• la costruzione di opere
edili
• la piantagione di alberi
• l’esclusione stabile degli
altri condomini
A
questo punto il vicino chiedeva la Cassazione della sentenza di Appello.
Parti comuni condominio: la sentenza di Cassazione
La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26061 del 16 dicembre 2016 si
esprime sul ricorso presentato dal vicino.
Il
vicino fonda il proprio ricorso sulla violazione di una serie di articoli del
cc tra cui gli artt. 1117 e 1119, secondo cui: le parti comuni
dell’edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
La
Corte, di contro, ritiene fondati le motivazioni della sentenza di Appello.
Il riconoscimento dell’avvenuta usucapione della proprietà dell’area
cortilizia è coerente con due principi fondamentali:
• anche i beni condominiali
(quali beni comuni) possono essere acquistati in proprietà esclusiva per
usucapione
• il possesso del bene può
essere acquistato anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia
nullo
Secondo
la Cassazione la semplice dichiarazione di nullità delle clausole negoziali,
che avevano attribuito la proprietà esclusiva dell’area cortilizia al
proprietario dell’unità immobiliare, non è in grado di escludere
definitivamente il possesso, la cui esistenza, invece, essendo un potere di
fatto sulla cosa rimane svincolata, anche dall’atto da cui trae origine.
Pertanto
la Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello, che dichiarava
l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia.
Fonte:
Biblus_net
04-01-2017
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