Parti
comuni condominio: la Cassazione si esprime su un caso di acquisto per
usucapione della proprietà esclusiva di una quota del cortile condominialeUn condomino aveva
acquisito per usucapione una frazione dell’area cortilizia comune,
come previsto in una clausola del contratto di acquisto del
proprio immobile.Il
vicino si rivolgeva al Tribunale ordinario, chiedendo l’annullamento
della citata clausola, in quanto contraria alle norme imperative
di legge ed al contratto costitutivo del condominio. Il
Tribunale di Ravenna dichiarava la nullità delle pattuizioni negoziali, essendo
in contrasto con gli artt. 1117, 1119 e 1418 del Codice civile. Pertanto
il giudice di primo grado non consentiva il trasferimento del diritto
esclusivo di uso dell’ area cortilizia ed ordinava il conseguente ripristino
dello stato di comunione. Il
proprietario dell’immobile presentava, dunque, ricorso in Appello. La
Corte accoglieva l’appello e dichiarava l’intervenuta usucapione della
proprietà dell’area cortilizia, in quanto vi erano chiari indizi dell’uso
ultra-ventennale dell’area, quali:
• la recinzione della zona
interessata
• la costruzione di opere
edili
• la piantagione di alberi
• l’esclusione stabile degli
altri condomini
A
questo punto il vicino chiedeva la Cassazione della sentenza di Appello.
Parti comuni condominio: la sentenza di Cassazione
La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26061 del 16 dicembre 2016 si
esprime sul ricorso presentato dal vicino.
Il
vicino fonda il proprio ricorso sulla violazione di una serie di articoli del
cc tra cui gli artt. 1117 e 1119, secondo cui: le parti comuni
dell’edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
La
Corte, di contro, ritiene fondati le motivazioni della sentenza di Appello.
Il riconoscimento dell’avvenuta usucapione della proprietà dell’area
cortilizia è coerente con due principi fondamentali:
• anche i beni condominiali
(quali beni comuni) possono essere acquistati in proprietà esclusiva per
usucapione
• il possesso del bene può
essere acquistato anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia
nullo
Secondo
la Cassazione la semplice dichiarazione di nullità delle clausole negoziali,
che avevano attribuito la proprietà esclusiva dell’area cortilizia al
proprietario dell’unità immobiliare, non è in grado di escludere
definitivamente il possesso, la cui esistenza, invece, essendo un potere di
fatto sulla cosa rimane svincolata, anche dall’atto da cui trae origine.
Pertanto
la Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello, che dichiarava
l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia.
Fonte:
Biblus_net
04-01-2017
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