Invece dei
soliti conti in tasca ai proprietari, proviamo a capire come pagare un canone
di locazione possa essere persino conveniente per alcuni particolari
contribuenti.
In presenza di determinate condizioni, infatti, gli inquilini possono usufruire
di detrazioni fiscali, sulla propria dichiarazione dei redditi, in proporzione
al loro reddito complessivo. Nello specifico sono cinque le categorie di
contribuenti “inquilini” che possono usufruire di questi benefici fiscali:
1.
Tutti i
titolari di contratti di locazione a “3 + 2 a canone concordato”, quelli
stipulati a norma degli articoli 2 (comma 3) e 4 (comma 2 e 3) della Legge
431/98, di immobili utilizzati come abitazione principale
2.
I lavoratori
dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro (indipendentemente
dal tipo di contratto di cui si è titolari)
3.
Le famiglie
di studenti universitari
4.
Tutti i
titolari di contratti di locazione “4 anni + 4 a canone libero” utilizzati come
abitazione
principale
5.
I giovani
conduttori che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge
431/1998, per
l’unità
immobiliare da destinare a propria abitazione principale
01.
Detrazione Irpef per i contratti 3 + 2 a canone concordato
Gli
intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione
principale hanno diritto ad una detrazione dall’Irpef a condizione che:
·
Il contratto
di locazione sia un contratto 3 + 2 a canone concordato, stipulato sulla base
degli
accordi
locali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini
maggiormente
rappresentative
a livello locale
·
Il contratto
non sia stipulato con enti pubblici (per esempio quelli stipulati con gli
Istituti
case
popolari)
·
Il reddito
complessivo dell’intestatario del contratto non superi complessivamente i
30.987,41
euro.
La
detrazione a cui si ha diritto è pari a:
·
495,80 euro
se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
·
247,90 euro
se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma comunque inferiore
a 30.987,41
euro.
Se il
reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la detrazione non spetta.
La
detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno in cui l’immobile è
stato effettiva- mente utilizzato come abitazione principale e va ripartita, in
caso di cointestazione del contratto di locazione, tra i vari contraenti e
rapportata al reddito di ciascuno di essi.
02.
Detrazione per i dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Dal 2001 il
lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione per un
immobile utilizzato come abitazione principale, può usufruire di una
detrazione pari a:
·
991,60 euro
se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
·
495,80 euro
se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a
30.987,41
euro
Se il
reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la detrazione non spetta. La
detrazione compete a condizione che:
·
Il
lavoratore trasferisca la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune
limitrofo
·
Il nuovo
comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza da quello precedente e comunque
al di fuori della propria regione di provenienza
·
La residenza
nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta
di
detrazione
·
Il
lavoratore sia intestatario di un canone di locazione (qualsiasi tipologia) per
l’immobile
nel quale ha
trasferito la residenza
Si ha
diritto a questa detrazione per i primi tre anni in cui si trasferisce la
residenza.
Per esempio un lavoratore che ha trasferito la sua residenza nel 2012, può richiedere la detrazione per i periodi d’imposta relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.
Per esempio un lavoratore che ha trasferito la sua residenza nel 2012, può richiedere la detrazione per i periodi d’imposta relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.
La
detrazione va sempre rapportata al numero di giorni in cui si è utilizzato
l’immobile come abitazione principale e suddivisa tra eventuali cointestatari
dello stesso contratto.
Questo beneficio fiscale non spetta per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad esempio i redditi derivanti dalle borse di studio). Le due agevolazioni non sono mai cumulabili, il contribuente dovrà̀ semplicemente scegliere la detrazione a lui più conveniente.
Questo beneficio fiscale non spetta per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad esempio i redditi derivanti dalle borse di studio). Le due agevolazioni non sono mai cumulabili, il contribuente dovrà̀ semplicemente scegliere la detrazione a lui più conveniente.
È
possibile, comunque, beneficiare di entrambe le detrazioni nel caso, ad
esempio, di un lavoratore dipendente, già̀ titolare di un contratto a canone
concordato per un immobile utilizzato come abitazione principale, che
trasferisca la propria residenza per ragioni di lavoro, stipulando un nuovo
contratto di locazione, anche a canone libero. In questo caso il contribuente potrà̀
usufruire di entrambe le detrazioni proporzionalmente ai giorni dell’anno di
utilizzo dei due immobili.
03.
Detrazioni per studenti universitari fuori sede
La
finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità̀, per le famiglie con studenti
universitari, di usufruire di detrazioni sull’Irpef. Nello specifico la
detrazione compete nel caso in cui:
·
Nel nucleo
familiare ci sia un conduttore che ha stipulato un contratto per studenti universitari
fuori sede
·
La
detrazione spetta nella misura del 19% dell’Irpef dovuta e per un importo
comunque non superiore a 500,27 euro
04.
Detrazione Irpef per i contratti 4 + 4 a canone libero
Gli
inquilini titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della legge
431/1998, hanno diritto a una detrazione pari a:
·
300 euro se
il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
·
150 euro se
il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore
a 30.987,41
euro
05.
Detrazione per giovani inquilini che trasferiscono la residenza
Per effetto
della finanziaria 148/2011, i giovani conduttori che stipulano un contratto di
loca- zione ai sensi della legge 431/1998 per l’unità immobiliare da destinare
a propria abitazione principale, possono usufruire della detrazione qualora:
·
Prendano in
locazione un’abitazione diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali
sono affidati per legge
·
Abbiano
un’età compresa tra i 20 e i 30 anni
La
detrazione a cui si ha diritto è pari a:
• 991,60
euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
Si ha diritto a questa detrazione per i primi tre anni in cui si trasferisce la residenza.
Si ha diritto a questa detrazione per i primi tre anni in cui si trasferisce la residenza.
Fonte: web
08-08-2016
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