9 giugno 2016

Immobili all'asta

L'asta è la fase della procedura esecutiva mediante la quale è possibile acquistare un bene immobile; tale fase ha inizio con la presentazione delle offerte e si conclude con l'aggiudicazione dell'immobile al miglior offerente.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, tranne il debitore, può partecipare ad un'asta immobiliare mediante l'offerta di una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà dell'immobile messo all'asta.
Partecipa all'asta giudiziaria colui che intende realizzare un acquisto, ad un prezzo che è generalmente più conveniente rispetto ad un acquisto tradizionale. Per tale ragione il creditore procedente offre a tutti i potenziali acquirenti un servizio finalizzato ad incentivare proprio la partecipazione alle aste per gli immobili nel caso posti a garanzia del suo credito.
Tra gli elementi essenziale delle aste:
L'ordinanza di vendita che è il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione stabilisce le condizioni e i termini della vendita all'asta (es. prezzo base, cauzione, data ultima per la presentazione delle offerte, udienza per la gara tra gli offerenti ...).
L'avviso di vendita è il documento redatto dal cancelliere o dal professionista delegato alla vendita, che contiene le indicazioni del bene posto in vendita, la data, l'ora e il luogo dell'asta, il prezzo base, la misura del rilancio minimo, il termine di presentazione delle offerte, le modalità di vendita ed il sito sul quale è pubblicata la relazione di stima.
La pubblicità, che riporta le notizie contenute nell'avviso di vendita, è requisito obbligatorio della vendita all'asta e viene esperite tramite le forme previste dalla normativa vigente.
La perizia è il documento redatto da un esperto nominato dal giudice, contenente i dati relativi all'immobile, il cui scopo è quello di determinare il valore del bene in relazione al mercato immobiliare.
Il custode giudiziario è il soggetto al quale il giudice affida l'incarico di conservare, amministrare e gestire il bene pignorato.
Il professionista delegato è il professionista, di regola un notaio, un avvocato o un commercialista, a cui il giudice dell'esecuzione delega il compimento delle operazioni di vendita al fine di accelerare le procedure e snellire il carico degli uffici giudiziari.
La vendita dell’immobile all’asta, si tiene nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso d’asta ed è preceduta dal deposito delle offerte secondo le modalità indicate nello stesso avviso. Le offerte possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Per partecipare ad una vendita è indispensabile aver prestato la cauzione, il cui ammontare nella vendita senza incanto non può essere di misura inferiore al decimo del prezzo proposto dall’offerente mentre nella vendita con incanto è stabilito dal Giudice nell’ordinanza di vendita in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta. Le modalità della vendita all’asta sono con o senza incanto. Nella vendita senza incanto l’offerta è depositata in busta chiusa in Cancelleria. L’offerta è irrevocabile salvo che il giudice non disponga la gara tra gli offerenti sull’offerta più alta. La vendita con incanto, invece, consiste in una pubblica gara tra offerenti e di regola viene disposta dopo una vendita senza incanto andata deserta.
Il decreto di trasferimento dell’immobile è l’atto giudiziario che trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato; tale atto che contiene l’ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l’immobile venduto, rappresenta titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo consentendo l’immediato rilascio dell’immobile.
Nell'ipotesi di aggiudicazione di un immobile occupato, se gli occupanti (terzi non aventi titolo) si oppongono a liberare l'immobile, essendo l'ordinanza di assegnazione titolo esecutivo che contiene l'ordine di rilascio immediato dell'immobile espropriato, viene promossa una procedura di "esecuzione forzata per rilascio dell'immobile".
Tuttavia, se l'immobile è occupato dal locatario (terzo avente titolo), l'unico titolo opponibile all'acquirente all'asta è il contratto di locazione, con data certa, anteriore alla trascrizione del pignoramento. In tale ipotesi l'acquirente deve attendere la naturale scadenza del contratto di locazione.
L'acquisto di un immobile all'asta può risultare estremamente conveniente perché spesso il prezzo di aggiudicazione è più basso del valore di mercato, potendo il giudice accogliere anche un offerta inferiore del 25% (novità normative introdotte con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132) rispetto al prezzo base come da recentissimi interventi normativi. Inoltre, ogni volta che l'asta va deserta, perché il bene immobile non viene aggiudicato, il prezzo si riduce progressivamente.
L'asta è una modalità di acquisto "trasparente" in primo luogo perché la perizia, che contiene lo stato e le condizioni del bene, è sempre visionabile; inoltre perché l'aggiudicatario acquista la proprietà del bene libera da pesi e gravami, in quanto al momento del trasferimento della proprietà il giudice delle esecuzioni ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
Fonte: web
09-06-2016

Per vendere il tuo #immobile in tutta #sicurezza realizzando il #massimo #prezzo di mercato contattaci info@sobim.it riceverai una #valutazione #gratuita