Al
via la deduzione del 20% per chi acquista un immobile e poi
l’affitta. Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modalità di attuazione e le
procedure di verifica
Il
DL 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) ha introdotto una
particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione
abitativa e lo affitta, consistente in una deduzione dal proprio reddito del
20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di
costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.
E’
stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 che definisce compiutamente le modalità
di attuazione e le procedure di verifica.
Deduzione 20%, in cosa consiste
La
deduzione fiscale consiste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito
complessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della base imponibile,
ossia del valore su cui si calcola poi l’imposta mediante l’applicazione delle
aliquote.
L’art.21
del DL 133/2014, “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni
in locazione”, riconosce, a chi acquista un immobile ad uso residenziale dal
primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 e lo cede
successivamente in affitto, una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto.
Il
limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, ottenendo la
possibilità di portare in deduzione un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni
(7.500 euro all’anno).
Deduzione 20%, le nuove regole
Le
modalità di attuazione e le condizioni per poter usufruire della deduzione
per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita’ immobiliari da
destinare alla locazione, sono indicate nel DM 8 settembre 2015.
DM 8 settembre 2015: unità immobiliari invendute
Si
definiscono unità immobiliari invendute gli immobili che al 12 novembre 2014
risultavano già interamente o parzialmente costruiti oppure gli immobili per i
quali era già stato rilasciato il titolo riabilitativo. Si considerano unità
immobiliari invendute anche gli immobili per i quali era stato dato concreto
avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (ad
esempio convenzione tra Comune e privato o accordi similari).
DM 8 settembre 2015, deduzioni spettanti
Alle
persone fisiche non esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2017 acquistano:
• unità immobiliari
invendute a destinazione residenziale
• unità immobiliari
residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro
e risanamento conservativo
è
concessa una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile
risultante dall’atto notarile di compravendita.
Il
limite massimo è pari a 300.000
euro comprensivo di IVA.
Inoltre, è
possibile usufruire anche di una deduzione dal reddito complessivo
degli interessi passivi sui
mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella
misura del 20% degli stessi.
Le
deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unita’ abitative per le
quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il
silenzio assenso (art. 25 DPR 380/2001) nel periodo ricompreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Le
deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche
nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti
giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore
dell’alloggio sociale (DM 22 aprile 2008).
La
deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di
pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula
del contratto di locazione.
DM 8 settembre 2015, costruzioni su aree edificabili
La deduzione
è riconosciuta anche per le spese sostenute per la costruzione di
un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili
già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori
o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Ai
fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che
esegue i lavori attraverso fattura.
La deduzione è riconosciuta per
la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31
dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo
edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.
DM 8 settembre 2015, requisiti per l’accesso
alle deduzioni
Le deduzioni
sono subordinate alle seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare
acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei
lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale
periodo abbia carattere continuativo
• l’unità immobiliare
medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o
classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
• l’unità immobiliare non sia
ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del DM 1444/1968
• l’unità immobiliare
consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
• il canone di locazione non
sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 DPR
380/2001 ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre
2003, n. 350
• non sussistano rapporti di
parentela entro il primo grado tra locatore e locatario
• accertata esecuzione di
opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate
DM 8 settembre 2015, divieto di ripetibilità delle
deduzioni
Le
deduzioni possono essere riconosciute una sola volta per ogni
singolo immobile.
DM 8 settembre 2015, trasferimento dell’abitazione
nel periodo di locazione obbligatoria
L’agevolazione
spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto
si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla
risoluzione del precedente contratto.
Fonte: biblus-net
14-12-15
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