11 giugno 2015

Calcolo IMU e TASI

Il 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento della prima rata di Imu e Tasi. La modalità di calcolo è la stessa per le due imposte: si parte infatti dalla base imponibile, ovvero la rendita catastale, rivalutata con l'opportuno coefficiente, a cui si applicano però le differenti aliquote decise dai Comuni.
Aliquota massima Imu e Tasi
Tanto si parla delle differenti aliquote di Tasi e Imu, espresse in millesimi e che arrivano a un massimo del 3,3 per mille (Tasi prima casa) e 10,6 per mille (Imu). La normativa che aveva istituito la tassa sui servizi indivisibili aveva stabilito che la somma tra le due, però, non poteva superare il massimo della preesistente aliquota dell’imposta municipale unica. Ovvero, se devono essere pagate entrambe e l’Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al massimo, la Tasi dovrebbe essere annullata.
Attualmente non è così, per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso all’11,4 per mille. Si può sforare, dunque, di uno 0,8% rispetto all’aliquota massima dell’Imu.
Base imponibile Imu e Tasi 2015
Ma a cosa occorre applicare tali aliquote? La base imponibile per i due adempimenti fiscali è la medesima. La partenza, dunque, è la rendita catastale. Ripescata sul contratto di acquisto, occorre  rivalutarla poi del 5 per cento. Il risultato va moltiplicato per un coefficiente che varia in base al tipo di immobile.
Coefficienti rivalutazione immobili
Per i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati), e i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro) e C/7 (tettoie), il coefficiente è pari a 160.
Per i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici) e i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro, il coefficiente è pari a 140.
Per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10, il coefficiente è 80.
Per i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche, il coefficiente è 65. Pari a 65 è, invece, per i fabbricati di categoria C/1.
Aliquote e detrazioni
Sui valori così ottenuti vanno applicate le aliquote dovute in base al comune nel quale si trova l’immobile. Diversi per ogni comune sono anche i sistemi di detrazione, che possono tener conto del reddito, della presenza di figli a carico ed essere scaglionate a seconda della rendita catastale. Oppure combinare due o tutti e tre gli elementi. Se l’amministrazione municipale non ha provveduto a emettere delibere variando i parametri, si può semplicemente dividere per due quanto si è pagato nel 2014, per quanto concerne l’acconto. L’aggiornamento potrebbe comunque arrivare prima del conguaglio: i comuni hanno tempo fino al 21 ottobre.
Sempre che non sia variata la propria condizione per l’accesso alle detrazioni. O a meno che non si sia entrati in possesso dell’immobile ad anno in corso. In questo caso bisognerà frazionare gli importi in dodicesimi e farsi carico di quelli nel periodo in cui si è goduto dell’immobile. In parte, per quanto riguarda la Tasi,  anche se si è affittuari. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a partecipare con una quota che va dal 10 al 30 per cento, a seconda del comune.
Fonte: idealista.it

11-06-2015

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