Il
16 giugno è il termine ultimo per il pagamento della prima rata di Imu e Tasi.
La modalità di calcolo è la stessa per le due imposte: si parte infatti dalla
base imponibile, ovvero la rendita catastale, rivalutata con l'opportuno
coefficiente, a cui si applicano però le differenti aliquote decise dai Comuni.
Aliquota
massima Imu e Tasi
Tanto
si parla delle differenti aliquote di Tasi e Imu, espresse in millesimi e che
arrivano a un massimo del 3,3 per mille (Tasi prima casa) e 10,6 per mille
(Imu). La normativa che aveva istituito la tassa sui servizi indivisibili aveva
stabilito che la somma tra le due, però, non poteva superare il massimo della
preesistente aliquota dell’imposta municipale unica. Ovvero, se devono essere
pagate entrambe e l’Imu vigente nel comune di residenza dovesse essere al
massimo, la Tasi dovrebbe essere annullata.
Attualmente
non è così, per via di un decreto legge che ha innalzato il massimo esborso
all’11,4 per mille. Si può sforare, dunque, di uno 0,8% rispetto all’aliquota
massima dell’Imu.
Base
imponibile Imu e Tasi 2015
Ma
a cosa occorre applicare tali aliquote? La base imponibile per i due
adempimenti fiscali è la medesima. La partenza, dunque, è la rendita catastale.
Ripescata sul contratto di acquisto, occorre rivalutarla poi del 5 per
cento. Il risultato va moltiplicato per un coefficiente che varia in base al
tipo di immobile.
Coefficienti
rivalutazione immobili
Per
i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e
studi privati), e i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di
deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di
lucro) e C/7 (tettoie), il coefficiente è pari a 160.
Per
i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e
uffici pubblici) e i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e
mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di
lucro) e C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di
lucro, il coefficiente è pari a 140.
Per
i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e
A/10, il coefficiente è 80.
Per
i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale
cinematografiche, il coefficiente è 65. Pari a 65 è, invece, per i fabbricati
di categoria C/1.
Aliquote
e detrazioni
Sui
valori così ottenuti vanno applicate le aliquote dovute in base al comune nel
quale si trova l’immobile. Diversi per ogni comune sono anche i sistemi di
detrazione, che possono tener conto del reddito, della presenza di figli a
carico ed essere scaglionate a seconda della rendita catastale. Oppure
combinare due o tutti e tre gli elementi. Se l’amministrazione municipale non
ha provveduto a emettere delibere variando i parametri, si può semplicemente
dividere per due quanto si è pagato nel 2014, per quanto concerne l’acconto.
L’aggiornamento potrebbe comunque arrivare prima del conguaglio: i comuni hanno
tempo fino al 21 ottobre.
Sempre
che non sia variata la propria condizione per l’accesso alle detrazioni. O a
meno che non si sia entrati in possesso dell’immobile ad anno in corso. In
questo caso bisognerà frazionare gli importi in dodicesimi e farsi carico di
quelli nel periodo in cui si è goduto dell’immobile. In parte, per quanto
riguarda la Tasi, anche se si è affittuari. Questi ultimi, infatti, sono
tenuti a partecipare con una quota che va dal 10 al 30 per cento, a seconda del
comune.
Fonte:
idealista.it
11-06-2015
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