E’ entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca Italia;
contiene novità per il settore casa. Le più importanti riguardano le
agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e
quelle per chi usufruisce della formula rent to buy, queste ultime estese ora a
tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale
articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in
locazione
Chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone
concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione irpef pari al
20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila
euro.
Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto
d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla
locazione.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra
locatore e locatario
2) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee
classificate e zone agricole
3) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale,
accatastata nel gruppo A (ad eccezione delle categoria A/1, A/8 e A/9
4) l'unità immobiliare sia classificabile nelle classi
energetiche A o B
Agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy)
Vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali
previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale.
Trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto,
l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare
Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli
effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista,
scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione;
dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale
necessario all'acquisto dell'immobile
articolo 19: imposta
di bollo per i canoni di locazione.
Viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la
registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone
articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata).
Tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più
rilevante è quelle che sancisce la
possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di
accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al
comune e on più con il permesso di costruire.
Prima del decreto, quest'intervento era classificato come
ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150
giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l'entrata in vigore dello
sblocca italia, invece, questa operazione viene classificata come
"manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice
"comunicazione di inizio lavori" (cil). il contributo da versare è
quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e
costi
lavori senza interventi sulle parti strutturali.
Per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici
interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la
presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si
interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche ai fini
catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio
Fonte: idealista.it
15-09-2014
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