Durante
un rapporto di locazione può capitare che si verifichino situazioni per le
quali il proprietario si vede costretto ad andare da un avvocato.
Perchè? L’inquilino si rende inadempiente e non paga il
canone; nonostante la scadenza del contratto l’inquilino non vuole lasciare l’immobile;
il proprietario ha la necessità di ottenere la risoluzione anticipata del
contratto e la restituzione del possesso dell’immobile.
Lo
sfratto per morosità è la situazione più ricorrente. Quando il conduttore non
paga il canone di locazione il proprietario può attivare una procedura di
sfratto per morosità.
Per
poter agire con uno sfratto per morosità il conduttore deve aver omesso di
pagare almeno due canoni di locazione ed è consigliabile non
attendere oltre per agire. Infatti i tempi per riottenere il possesso
dell’immobile dopo l’intervento del Giudice sono di diversi mesi e quindi prima
si comincia e prima si risolve ed elimina il problema nonché il “danno”
provocato dal conduttore che occupa il vostro immobile senza corrispondere il
canone.
Dopo
la convalida dello sfratto per morosità che “certifica da parte del Giudice”
l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione è necessario porre in
essere tutte le attività rivolte al rilascio dell’immobile e pertanto la
notifica di atto di precetto, l’avviso di sloggio a cui seguiranno gli accessi
dell’ufficiale giudiziario fino ad arrivare allo sgombero con l’ausilio della
forza pubblica.
Nel
caso in cui il proprietario non intenda rinnovare il contratto all’inquilino al
termine del periodo naturale dello stesso, può adire il Giudice al fine di
ottenere un provvedimento che consenta di rientrare nel possesso dell’immobile.
Prima
di depositare il ricorso occorre inviare al conduttore una raccomandata con la
quale si comunica l’intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
a) intimazione di licenza per finita locazione:
b) sfratto per finita locazione:
Si
parla comunemente di sfratto per necessità anche se in realtà si può trattare
di un diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza per
motivi tassativamente previsti dalla legge.
L’art.
3 della Legge 431/98 consente la disdetta del contratto nei seguenti casi:
a) se si vuole destinare il bene immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei
figli e parenti entro il secondo grado
b) se si vuole destinare il bene al perseguimento di
fini sociali, pubblici, culturali, assistenziali, di culto o altro, ma si deve
indicare al conduttore un’altra soluzione abitativa
c) se il conduttore sia titolare di altro bene immobile libero ed
adeguato nel territorio del medesimo Comune
d) se l’alloggio sia posto in stabile gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o stabilizzato e la presenza del conduttore possa
rappresentare impedimento per l’esecuzione delle opere
e) se il bene stesso versa in condizioni tali da dover essere
integralmente ristrutturato o addirittura demolito o trasformato
f) se il proprietario intende costruire in elevazione sopra
all’ultimo piano e la presenza del conduttore possa rappresentare impedimento
per l’esecuzione delle opere
g) se il conduttore non occupa stabilmente e
continuativamente il bene senza giustificato motivo e non vi sia stata
legittima successione nel contratto
h) se il proprietario intenda cedere a terzi il bene e non abbia
altri beni immobili (oltre alla propria abitazione)
Dopo
aver inviato la disdetta entro i termini previsti dalla legge (1 anno in caso
di immobile ad uso commerciale o 6 mesi in caso di immobile ad uso abitativo o
in alternativa i termini previsti dal contratto) è possibile iniziare l’azione
per ottenere il provvedimento che consente di rientrare nel possesso
dell’immobile.
Fonte:
web
1-12-2017