1 dicembre 2017

Lo sfratto


Durante un rapporto di locazione può capitare che si verifichino situazioni per le quali il proprietario si vede costretto ad andare da un avvocato.
Perchè? L’inquilino si rende inadempiente e non paga il canone; nonostante la scadenza del contratto l’inquilino non vuole lasciare l’immobile; il proprietario ha la necessità di ottenere la risoluzione anticipata del contratto e la restituzione del possesso dell’immobile.
Lo sfratto per morosità è la situazione più ricorrente. Quando il conduttore non paga il canone di locazione il proprietario può attivare una procedura di sfratto per morosità. 
Per poter agire con uno sfratto per morosità il conduttore deve aver omesso di pagare almeno due canoni di locazione ed è consigliabile non attendere oltre per agire. Infatti i tempi per riottenere il possesso dell’immobile dopo l’intervento del Giudice sono di diversi mesi e quindi prima si comincia e prima si risolve ed elimina il problema nonché il “danno” provocato dal conduttore che occupa il vostro immobile senza corrispondere il canone.
Dopo la convalida dello sfratto per morosità che “certifica da parte del Giudice” l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione è necessario porre in essere tutte le attività rivolte al rilascio dell’immobile e pertanto la notifica di atto di precetto, l’avviso di sloggio a cui seguiranno gli accessi dell’ufficiale giudiziario fino ad arrivare allo sgombero con l’ausilio della forza pubblica.
Nel caso in cui il proprietario non intenda rinnovare il contratto all’inquilino al termine del periodo naturale dello stesso, può adire il Giudice al fine di ottenere un provvedimento che consenta di rientrare nel possesso dell’immobile.
Prima di depositare il ricorso occorre inviare al conduttore una raccomandata con la quale si comunica l’intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
a) intimazione di licenza per finita locazione:
b) sfratto per finita locazione:
Si parla comunemente di sfratto per necessità anche se in realtà si può trattare di un diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza per motivi tassativamente previsti dalla legge.
L’art. 3 della Legge 431/98 consente la disdetta del contratto nei seguenti casi:
a) se si vuole destinare il bene immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei figli e parenti entro il secondo grado
b) se si vuole destinare il bene al perseguimento di fini sociali, pubblici, culturali, assistenziali, di culto o altro, ma si deve indicare al conduttore un’altra soluzione abitativa
c) se il conduttore sia titolare di altro bene immobile libero ed adeguato nel territorio del medesimo Comune
d) se l’alloggio sia posto in stabile gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o stabilizzato e la presenza del conduttore possa rappresentare impedimento per l’esecuzione delle opere
e) se il bene stesso versa in condizioni tali da dover essere integralmente ristrutturato o addirittura demolito o trasformato
f) se il proprietario intende costruire in elevazione sopra all’ultimo piano e la presenza del conduttore possa rappresentare impedimento per l’esecuzione delle opere
g) se il conduttore non occupa stabilmente e continuativamente il bene senza giustificato motivo e non vi sia stata legittima successione nel contratto
h) se il proprietario intenda cedere a terzi il bene e non abbia altri beni immobili (oltre alla propria abitazione)
Dopo aver inviato la disdetta entro i termini previsti dalla legge (1 anno in caso di immobile ad uso commerciale o 6 mesi in caso di immobile ad uso abitativo o in alternativa i termini previsti dal contratto) è possibile iniziare l’azione per ottenere il provvedimento che consente di rientrare nel possesso dell’immobile.
Fonte: web
1-12-2017