La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124 del
4/8/17, in vigore dallo scorso 29 agosto 2017, ha modificato e integrato l'art.
1 commi 63 e ss. della legge n. 147 del 27/12/13 (in calce alla presente) e le
norme precedenti modificate che non avevano avuto concreta attuazione, non
essendo mai stato depositato l’allora previsto decreto attuativo.
La legge del 2013, nel suo testo originario, disponeva che il
deposito presso il notaio del prezzo dovuto in sede di atto di vendita di
immobili o aziende fosse un obbligo per le parti; tale deposito è invece ora
divenuto, anziché un obbligo, una facoltà alla quale il notaio è peraltro
tenuto ad ottemperare, a richiesta anche di una sola delle parti
contraenti.
In caso di scelta per il deposito presso il notaio, i mezzi
di pagamento andranno a lui intestati.
Qui
di seguitola legge citata:
LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 – art. 1 (come modificato dalla
LEGGE N. 124 DEL 4/8/2017)
Comma 63
Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a
versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo
di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e
co- munque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso
rice- vuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b)
ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro
delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero
prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro,
oltre alle somme desti- nate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di
altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'au- tenticazione di atti
di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione
di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da
almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo
ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla
sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre
spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del
gratuito patrocinio.
Comma 64 - abrogato
Comma 65
Le somme depositate nel conto corrente di cui al
comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale
della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è
altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
Comma 66
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma
63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si
tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate,
mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del
comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della
normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli
ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo
risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza in- dugio a
disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se
nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo
dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata
prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o
corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o
che la prestazione sia stata adempiuta.
Comma 66-bis
Il notaio o altro pubblico ufficiale può
recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto
contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con
fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al
medesimo comma 63.
Comma 67
Gli interessi maturati su tutte le somme depositate,
al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono
finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai
finanziamenti alle piccole e medie impre- se, secondo le modalità e i termini
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso
termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f)
dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni,
princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di
garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto pre- visto
dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma.
Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla
vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.
Riassumendo,
non ci sono obblighi di depositare somme presso il conto che ogni notaio
dovrebbe avere già predisposto, solo la volontà delle parti (di una delle
parti) per maggior sicurezza del buon esito della compravendita, qualora non si
sia già proceduto con la trascrizione del preliminare o qualora non si abbia ‘fiducia’
nella controparte. Il notaio verserà le somme a saldo al venditore solo dopo la
trascrizione dell’atto.
Fonte: Fimaamilano.it
19-09-2017