19 settembre 2017

Deposito prezzo - L. 124 del 4/8/17

La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 4/8/17, in vigore dallo scorso 29 agosto 2017, ha modificato e integrato l'art. 1 commi 63 e ss. della legge n. 147 del 27/12/13 (in calce alla presente) e le norme precedenti modificate che non avevano avuto concreta attuazione, non essendo mai stato depositato l’allora previsto decreto attuativo. 
La legge del 2013, nel suo testo originario, disponeva che il deposito presso il notaio del prezzo dovuto in sede di atto di vendita di immobili o aziende fosse un obbligo per le parti; tale deposito è invece ora divenuto, anziché un obbligo, una facoltà alla quale il notaio è peraltro tenuto ad ottemperare, a richiesta anche di una sola delle parti contraenti. 
In caso di scelta per il deposito presso il notaio, i mezzi di pagamento andranno a lui intestati.
Qui di seguitola legge citata:


LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 – art. 1 (come modificato dalla LEGGE N. 124 DEL 4/8/2017)
Comma 63

Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e co- munque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso rice- vuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme desti- nate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'au- tenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Comma 64 - abrogato
Comma 65

Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
Comma 66

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza in- dugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
Comma 66-bis

Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.
Comma 67

Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie impre- se, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto pre- visto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti. 
Riassumendo, non ci sono obblighi di depositare somme presso il conto che ogni notaio dovrebbe avere già predisposto, solo la volontà delle parti (di una delle parti) per maggior sicurezza del buon esito della compravendita, qualora non si sia già proceduto con la trascrizione del preliminare o qualora non si abbia ‘fiducia’ nella controparte. Il notaio verserà le somme a saldo al venditore solo dopo la trascrizione dell’atto.
Fonte: Fimaamilano.it

19-09-2017