Nuovo
testo unico per l'edilizia: la "manovrina" fiscale chiarisce
definitivamente la questione relativa al cambio di destinazione d'uso nei
centri storici.
A
seguito della pubblicazione in Gazzetta della cosiddetta manovrina fiscale (legge
n. 96/2017) è stato modificato il testo unico per l'edilizia, nella parte
relativa alla definizione di restauro e risanamento conservativo.
Ricordiamo
che la questione era stata sollevata dopo che la Cassazione si era
pronunciata sull'obbligo di presentazione del permesso di costruire in
caso di richiesta di cambio di destinazione d'uso nei centri storici.
La
sentenza in questione aveva suscitato molto clamore e aveva creato non
poche discussioni all'interno degli Uffici tecnici; di fatto la Cassazione
aveva messo in discussione eventuali rilasci di nuovi titoli edilizi
differenti dal permesso di costruire per cambi di destinazione d'uso nei centri
storici.
Chiarimenti sul cambio di destinazione d'uso
Il
testo unico dell'edilizia all'art. 23/ter individua 5 categorie
funzionali:
1. residenziale
2. turistico-ricettiva
3. produttiva e direzionale
4. commerciale
5. rurale
Al
comma 3 dello stesso articolo si precisa che salva diversa previsione da
parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria
funzionale è sempre consentito.
Il
Decreto Scia 2 (dlgs 222/2016), che ha modificato il testo unico
per l'edilizia, fornisce le seguenti classificazioni:
• "Restauro e
risanamento conservativo leggero", realizzabile previa presentazione della
CILA, gli interventi che consentono destinazioni d'uso compatibili con quella
iniziale
• "Restauro e
risanamento conservativo pesante" i lavori sulle parti strutturali, ma che
consentono sempre destinazioni d'uso compatibili. In questo caso è richiesta la
SCIA
• "Ristrutturazione
pesante" gli interventi che, all'interno delle zone A, comportano
mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. La norma prevede
in questo caso il permesso di costruire
Pertanto
la Cassazione, avendo definito un cambio di destinazione d'uso una
ristrutturazione pesante, aveva reso obbligatoria la presentazione del permesso
di costruire, rendendo di fatto impossibile procedere al cambio di destinazione
d'uso in alcuni centri ove non è possibile intervenire con ristrutturazione
pesante.
La modifica del dpr 380/2001
Per
chiarire la questione e ristabilire le regole all'interno dei centri storici,
il legislatore interviene col la legge di conversione del dl
"manovrina" fiscale sul testo unico dell'edilizia e effettua alcune
puntualizzazioni sulla definizione di restauro e risanamento conservativo.
La
precedente edizione del testo unico, all'articolo 3, comma 1, lettera c del dpr
380/2001, prevedeva che gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo sono definiti nel seguente modo:
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio
L'art.
65- bis della legge n. 96/2017 apporta le seguenti modifiche; le parole «ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle
seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con
tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».
Per
cui il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001 sarà il seguente:
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con
tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio
In
tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e
risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio
di destinazione d'uso anche all'interno dei centri storici tramite la
presentazione di CILA o SCIA.
In
pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d'uso nell'ambito di un
intervento di restauro e risanamento conservativo.
Fonte:
biblus-net by acca
02-07-2017