Tra
le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 relative al settore
immobiliare, vi sono anche delle modifiche riguardanti la normativa sugli
affitti. Tra queste ci sono anche nuove regole sulla registrazione dei contratti
di locazione.
La
registrazione delcontratto di locazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla
stipula
In
base a quanto stabilito dal nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), sostituito dalla legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2016), quando
si stilpula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli
disciplinati dalla legge stessa, il locatore ha l’obbligo di registrarlo entro
30 giorni. Attenzione il locatore è obbligato a registrare.
La
registrazione deve essere inviata sia all’inquilino che all’amministratore del
condominio.
L’articolo
13, inoltre, impone al locatore – entro 60 giorni dalla registrazione – di
comunicare l’avvenuta registrazione all’inquilino e all’amministratore del
condominio in cui si trova l’unità immobiliare locata, anche ai fini della
tenuta dell’anagrafe condominiale disciplinata dall’articolo 1130 del Codice
civile.
Si
tratta della comunicazione della sola avvenuta registrazione, non dei dettagli
della registrazione (durata, canone, cedolare secca, condizioni contrattuali
e/o particolari), che non entrano nell’anagrafe condominiale.
Rimane
l’articolo 10 del Dpr 131/1986, che alla lettere a) pone a carico delle “parti
contraenti” di scritture private non autenticate l’obbligo di chiederne la
registrazione. Qualora la registrazione avvenisse a cura del conduttore
l’obbligo di comunicazione all’amministratore resterebbe a carico del locatore
e comunque l’obbligo della registrazione rimane in capo al locatore anche se in
solido rimane coobligato anche il conduttore. Sono tenuti al versamento
dell’imposta sia il locatore che il conduttore e, per consuetudine i bolli sono
a totale carico del conduttore.
Nel
caso in cui non si effettui la registrazione del contratto entro 30 giorni
dalla stipula, il contratto per la legge non esiste. Il comma 6 dell’articolo
13 concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei
termini, di ricorrere avanti l’autorità giudiziaria al fine di fare “accertare
l’esistenza del contratto” e di chiedere al giudice di determinare il canone
dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall’articolo 2
della medesima legge.
Lo
stesso vale per i contratti stipulati solo verbalmente, ai quali sono
parificati quelli scritti, ma non registrati, nonostante l’espressione
“locazioni di fatto” sia stata eliminata dal vecchio testo dell’articolo 13 e
sostituita con un più ampio richiamo ai “casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto” nei termini indicati.
Sono
nulle tutte quelle clausole del contratto che prevedono una durata inferiore a
quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal
documento scritto e registrato.
Nel
caso in cui il contratto preveda una durata inferiore a quella prevista dalla
legge, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella
legale.
Quando
succede (e sembra succeda) che si fanno due contratti di cui solo uno viene
registrato (doppio contratto) e l’altro rimane nell’ambito dei “taciti
accordi”, quest’ultimo non si considera e al conduttore viene data la
possibilità di richiedere in qualsiasi momento della durata del contratto o
entro 6 mesi dalla riconsegna del bene la restituzione di tutte le maggiori
somme versate rispetto a quelle risultanti dal contratto registrato.
A
partire dal 1º gennaio 2016 quindi la registrazione spetta, infatti, solamente
al proprietario di casa che deve effettuarla nel limite perentorio dei 30
giorni presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di mancata registrazione, il
contratto si considera inesistente e il mancato pagamento del canone non dà
luogo a un procedimento di sfratto, ma solo a una causa ordinaria di
occupazione senza titolo.
Il
proprietario della casa in affitto dovrà poi provvedere entro 60 giorni
alla comunicazione dell'avvenuta registrazione all'amministratore di condominio
e al conduttore. Sebbene la legge non specifichi come debba avvenire tale
comunicazione è sempre meglio utilizzare una raccomandanta con ricevuta di
ritorno o la posta certificata
Spese
di locazione a chi spettano
Il
locatore e il locatario devono corrispondere l'imposta di registro in parti
uguali. La legge ammette una diversa pattuizione in modo che sia solo il
proprietario di casa a farsi carico delle spese, ma non è ammessa la pattuizione
contraria.
Con
la legge di Stabilità sembra che sia abrogata la norma che prevedeva che
entrambe le parti rispondessero in solido del pagamento. Questo vuol dire che
in caso di mancato pagamento - considerando che spetta al proprietario la registrazione
del contratto - l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere il pagamento
dell'imposta compresa di interessi e sanzioni solo a quest'ultimo. Ma si tratta
comunque di un aspetto non ancora chiarito completamente.
Fonte:web
Sobimnews
19-02-2016
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