La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità anche
per quanto riguarda l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio non è più
ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali,
purché sia alienata entro un anno. Prima era l’opposto: dovevi vendere la tua
prima casa e poi, entro un anno potevi riacquistare usufruendo delle
agevolazioni
Il presupposto della non contemporaneità potrà essere realizzato
in un secondo momento
Ad introdurre la novità l’art. 1, comma 55, della legge n.
208/2015, attraverso un’integrazione della disciplina dell’agevolazione
contenuta nella nota II-bis. In poche parole, cambiare casa è ora più semplice,
poiché il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi
acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento.
Il regime fiscale agevolato per l’acquisto prima casa
differenziato in base all’applicabilità o meno dell’Iva
Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste
nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute le imposte
di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Se invece la cessione non è imponibile ad Iva, l’agevolazione
consiste nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del
2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di
50 euro ciascuna.
Agevolazioni acquisto prima casa, i requisiti
Non cambiano i requisiti dell’agevolazione acquisto prima casa:
- a) l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune
in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria
residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria
attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha
sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui
l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della
prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa,
a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
- b) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- c) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non
essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite
dal 1982 in poi.
Agevolazioni acquisto prima casa, le novità
Con la legge di Stabilità 2016 è stata integrata la nota II-bis
con l’inserimento del comma 4-bis. Quest’ultimo stabilisce che l’agevolazione
si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il
requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere
a) e b) si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato
precedentemente con l’agevolazione, a condizione che quest’ultimo sia alienato
entro un anno dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale consizione non si
realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la
sanzione del 30% sulla differenza d’imposta.
fonte: web
articolo: sobimnews
13-01-2016
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