Con
la legge di Stabilità 2016 cambiano i termini per comunicare all’Agenzia delle
Entrate cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Prima la
comunicazione doveva avvenire entro 20 giorni, adesso entro 30. Se il
provvedimento viene confermato dal Parlamento, il nuovo termine scatta dal 1°
gennaio 2016.
Il
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
Tutto
nasce con il Dlgs 158/2015 che, in attuazione della legge delega fiscale n.23
del 2014, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Esso riforma anche
la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione
e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche
nell’ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. Il decreto è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 ottobre.
L’entrata
in vigore
L’entrata
in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2017, ma il Ddl Stabilità ha
previsto un anticipo al 1° gennaio 2016.
Il
termine di 30 giorni
Il
decreto introduce la previsione secondo cui la comunicazione relativa alle
cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, del contratto di
locazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni all’ufficio
presso cui è stato registrato il contratto di locazione.
Oltre
all’introduzione espressa dell’adempimento comunicativo viene individuata, al
comma 1-bis, la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non
esegua, in tutto o in parte, il relativo versamento.
Viene
poi rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 17 del Dpr
131/86, in forza della quale il contribuente è tenuto a presentare l’attestato
di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe
all’ufficio del Registro, presso cui è stato registrato il contratto, entro 20
giorni dal pagamento.
I
contratti di locazione soggetti a cedolare secca
L’articolo
17 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, inserisce una previsione
per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per
l’applicazione dell’imposta cedolare secca. Per creare un trattamento
sanzionatorio completo anche per questo tipo di contratti di locazione, viene
previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa
alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata
l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca entro 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67,
“ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Fonte:
idealista.it
22-10-2015
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