APE
2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo. Le nuove regole in vigore
forniscono maggiori garanzie a tutela della qualità e della professionalitàDal primo
ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione
energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in
materia di certificazione.Ricordiamo,
infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole
della certificazione energetica.Tra
le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative
alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di
sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.Il
legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire
maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso
contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella
certificazione energetica. Obbligo del sopralluogo da parte del tecnicoIl
decreto linee guida, all’articolo 4 comma 6 prevede che, al
fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al
rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve
effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare
oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati
necessari alla sua predisposizione.Molto
spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da
parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante
catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna. Con le nuove regole ciò non sarà più consentito.Il
tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e
verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie,
infissi, impianti, etc. Monitoraggio e controllo degli APE emessi. Le
nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province
autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e
procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE
depositati territorialmente in ogni anno solare. I
controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più
efficienti e comprendono tipicamente:
• l’accertamento
documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure
di cui alle Linee guida
• le valutazioni di congruità
e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di
calcolo e i risultati espressi
• le ispezioni delle opere
o dell’edificio
Sanzioni previste
Per
quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto
richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede:
• una sanzione a carico del certificatore
da 700 a 4.200 euro per APE non corretto
• una sanzione a carico del direttore
dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE
al Comune
una
sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro
in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati,
messi in vendita o in affitto
fonte:
biblus-net
08-10-2015
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