Confermando l'interpretazione originaria di equitalia - favorevole all'applicazione
retroattiva delle norme del decreto del fare - la cassazione ha confermato che
lo stop ai pignoramenti dell'abitazione principale si riferisce anche a quelli
iniziati prima del 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge
69/2013
Iter del provvedimento
il decreto legge 69/2013 approvato dal governo letta ha stabilito che
l'abitazione principale del debitore - se a destinazione catastale abitativa,
immobile non di lusso e unico immobile posseduto- non può essere pignorata.
Il decreto
del fare, stabilisce che in ogni caso non si possa procedere
all'espropriazione forzata se il debito
non ammonta almeno a 120mila euro e se l'ipoteca non è stata iscritta almeno sei mesi prima senza che il debito sia
stato estinto.
Inoltre
prevede che prima che un bene possa essere messo in vendita devono trascorrere 200 e non 120 giorni.
In ogni
caso i beni utilizzati dal debitore per il proprio lavoro possono essere
pignorati solo con specifiche limitazioni.
Con la
direttiva del 1 luglio 2013, aveva proposto l'interpretazione secondo cui la
norma si applicasse anche per i pignoramenti già avvenuti.
Per questa
ragione aveva invitato le società del gruppo a sospendere le azione esecutive
in attesa di futuri chiarimenti.
Il 7 maggio
2014, però, in risposta a un'interrogazione parlamentare il mef aveva precisato
che la norma si applicava solo a partire dal 22 giugno 2013 e non ai
pignoramenti precedenti.
Per questa
ragione si dava ripresa alle attività esecutive.
La sentenza della cassazione
con la sentenza 19270, la suprema corte ha nella sostanza
confermato la prima interpretazione di equitalia.
La modifica
del decreto del fare si applica anche sui procedimenti in corso al 21 agosto
2013, non ancora conclusi.
Per questa
ragione, il vincolo di indisponibilità
dell'immobile deve essere cancellato su ordine del giudice o su
iniziativa dell'agente della riscossione. Nella causa in discussione, è da
segnalare che la società di equitalia aveva già provveduto spontaneamente a
cancellare il pignoramento, chiedendo la cessazione della materia del
contendere.
Fonte:
idealista.it
15-10-2014
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