29 luglio 2016

E se il canone non arriva?

Cosa fare se il canone Rai non arriva insieme alla bolletta elettrica? Questa domanda imperversa allo sportello social dell’Agenzia delle Entrate. Sulla pagina Facebook l’Agenzia delle Entrate ricorda che da quest’anno il canone è addebitato sull’utenza elettrica per uso domestico residente. Occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone è presente nella prossima bolletta. In caso contrario bisogna versare l’importo dovuto entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24 che si trova al seguente indirizzo: http://goo.gl/JtDao. I codici da inserire nel modello sono: TVRI (per rinnovo abbonamento); TVNA (per nuovo abbonamento).
Fonte: web

29-07-2016

25 luglio 2016

Le tasse erodono gli esigui guadagni sulle locazioni

Secondo quanto rileva Confedilizia le imposte statali e locali sugli affitti di negozi e uffici erodono l’80% del canone di locazione, una percentuale che arriva al 100% se si tengono in considerazione anche le spese, di manutenzione e assicurative, a cui deve far fronte il proprietario.
La richiesta di Confedilizia è quella di inserire nel ddl concorrenza una norma ad hoc per "liberare" le piccole e medie attività artigianali e commerciali dei giovani under 35 anni dal "peso della legge sull'equo canone". Il livello "spropositato" di tassazione, ha sottolineato l'associazione dei proprietari in audizione sul disegno di legge, "è dovuto, a livello locale, all'introduzione dell'Imu e della Tasi, e, a livello statale - non essendo applicabile la cedolare secca - a una imposizione Irpef che di fatto colpisce persino le spese, essendo queste considerate - come deduzione fiscale - nella irrisoria misura forfettaria del 5% a partire dal 2013 (rispetto alla quota del 15%, frutto di una precedente diminuzione dell'originaria misura del 25%)". La legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha evidenziato quindi Confedilizia, "ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori". Tali, "fondamentali" propositi devono dunque "spingere Parlamento e Governo ad intervenire nuovamente sulla materia delle locazioni ad uso diverso dall'abitativo, liberando interamente il settore da una normativa che non ha alcuna ragione di esistere in un'economia moderna". Confedilizia chiede per questo di valutare la possibilità di introdurre una disposizione che estenda le possibilità di deroga previste dal decreto-legge "Sblocca Italia" all'equo canone, in via sperimentale per un quadriennio, ai contratti stipulati a decorrere dal 2016 da parte di giovani che intendano procedere all'apertura di nuove attività economiche (commerciali, artigianali ecc.).
Fonte: web
25-07-2016

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23 luglio 2016

Pokèmon GO influenza il mercato

Pokémon GO, l’App fenomeno per smartphone sarebbe addirittura in grado di influire sul mercato immobiliare, incrementando il valore delle case vicine ai Pokéstop. Vediamo di cosa si tratta
Pokémon GO è la mania del momento e questo è un dato di fatto.
Oramai ne parlano tutti: giornali, blog, articoli in rete, gruppi Facebook e WhatsApp, ragazzi seduti ai tavoli di un bar. Ma chi avrebbe mai pensato che Pokémon GO potesse addirittura influenzare il settore immobiliare, decretando le sorti di una casa in vendita?
Stando a quanto sostenuto da alcuni agenti immobiliari, i prezzi delle case potrebbero subire un notevole incremento proprio grazie alla presenza di un Pokémon all’interno dello stabile!
Costo, dimensioni, finiture e vicinanza ai servizi non sono gli unici aspetti da evidenziare negli annunci: le case si vendono più velocemente e a un prezzo maggiore se c’è la presenza di PokeStop (posti in cui i giocatori raccolgono oggetti utili) e Gym (luogo dove si allenano i Pokémon).
Lo rende noto l’agenzia immobiliare RE/MAX Italia, che racconta questo trend nato in Australia.
Un annuncio immobiliare relativo a un immobile sito al 222 di Charles Street a Townsville Cranbrook, nello stato di Queensland in Australia, recitava proprio così:
Basta attraversare la strada per trovare un enorme parco con attrezzature sportive, e abbiamo scoperto che vi è anche qualche raro Pokémon“.
E’ pur vero, stando alle notizie di cronaca, che alcuni proprietari di immobili sono rimasti interdetti per via della presenza di decine di Poke-zombie nel proprio stabile e hanno ufficialmente fatto richiesta di rimozione della rispettiva posizione reale dal cosiddetto Poke-verse.
Tuttavia sono in tanti, sia tra i proprietari di immobili che tra gli agenti immobiliari, che hanno accolto con favore il nuovo gioco, traendo beneficio proprio dalla presenza di un PokeStop per vendere l’immobile più velocemente e a un miglior prezzo.
Rob Levy (agente immobiliare RE/MAX della piccola città di Townsville) fa questa osservazione:
Quando hai la possibilità di scegliere tra 300 proposte identiche, perché non preferirne una vicino a un PokeStop?
Secondo Levy, dunque, le location virtuali del gioco Pokémon GO possono influire in maniera sensibile sul prezzo di vendita o di affitto di un immobile, specialmente tra i giovani under 35 alla ricerca della loro prima casa.
E in Italia? Il valore degli immobili sarà influenzato dal Pokéstop? Occorrerà aggiornare le procedure dell’estimo, inserendo nelle aggiunte e detrazioni le voci Pokéstop e Pokégym?
Non ci resta che attendere.
Intanto gli azionisti di Nintendo brindando grazie a Pokémon GO: le azioni Nintendo hanno più che raddoppiato il loro valore.
Pokémon GO è un gioco per smartphone; l’App è scaricabile gratuitamente per iOs (App Store) e Android (Google PlayStore).
È il prodotto della collaborazione tra The Pokémon Company, Nintendo e Niantic ed è stato lanciato il 6 luglio 2016 in alcuni paesi tra cui gli Stati Uniti e il 15 luglio in Italia.
Pokémon GO è un’App basata sulle figure create dal giapponese Satoshi Tajiri, che nel 1995 creò un videogioco per il Game Boy, allora popolare console portatile della Nintendo, che aveva come protagonisti degli animali di fantasia chiamati Pokémon (Pocket Monsters).
Lo scopo del gioco era per i giocatori quello di assumere il ruolo di “allenatori” di Pokémon in specifiche “palestre”, e creare squadre di piccoli mostri da far combattere contro quelli di altri player.
Una volta creato il proprio personaggio, si entra nell’area principale del gioco: la mappa di Pokémon GO. Quello che apparirà sullo schermo dello smartphone è una sorta di Google Maps, che oltre alle strade reali della propria città mostra anche punti di riferimento inesistenti nella realtà noti come PokéStop e Gym (palestre per Pokémon).
Mentre ci si sposta nel mondo reale, è possibile notare sullo schermo la segnalazione che alcuni Pokémon siano nei paraggi.
Una volta arrivati nel luogo esatto in cui si trova il mostriciattolo, è possibile intrappolarlo, sempre che non riesca a sfuggire alla cattura (alcuni Pokémon sono troppo potenti).
I PokéStop sono luoghi, spesso pubblici (come musei o siti turistici) nei quali si possono trovare oggetti virtuali utili a migliorare la propria esperienza di gioco potenziando il proprio equipaggiamento e anche questi diventano visibili sulla mappa nel momento in cui si trova nel loro raggio.
Fonte: Biblus-net
23-07-2016
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20 luglio 2016

Segnali di ripresa

Segnali più eclatanti dal mercato delle abitazioni.
”I primi mesi del 2016 hanno evidenziato segnali di ripresa, che sebbene ancora deboli, non sono più circoscritti al solo settore residenziale, ma hanno investito anche gli immobili per le imprese, questo quanto affermato dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, presentato a Milano.
“I confortanti segnali di ripresa sul fronte delle compravendite potrebbero essere tuttavia annullati nei prossimi semestri da un quadro continentale connotato dal progressivo indebolimento delle prospettive di crescita, con l’inatteso risultato del referendum sulla Brexit che rappresenta un formidabile innesco di una nuova fase di incertezza e instabilità che contribuisce ad attenuare un ottimismo che sembrava riaffacciarsi dopo oltre 8 anni di recessione”.
Nel mercato immobiliare al dettaglio, i segnali più eclatanti provengono dalle compravendite di abitazioni (+3,6% nel 2014, +6,5% nel 2015). I primi tre mesi del 2016 hanno visto una crescita generalizzata di tutti i comparti, con un aumento del +17,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello specifico +20,6% per il settore residenziale e +14,5% per quello commerciale, mentre il terziario presenta un debole +1,3%.
A distanza di 9 anni dall’inizio della crisi il mercato delle compravendite nelle 13 grandi città italiane presenta un ridimensionamento del 40% nel segmento residenziale e del 50% degli immobili per l’impresa.  
Si nota – nel segmento uffici – un nuovo rallentamento dei mercati di Milano e Roma, mentre città come Genova, Napoli e Bologna presentano un trend moderatamente positivo.
Contratti di affitto per abitazioni
Passando a considerare i contratti di affitto per abitazioni, nel 2015 ne sono stati sottoscritti una cifra di poco superiore al milione, di cui solo il 22% ascrivibili ai comuni “ad alta tensione abitativa”. La tipologia prevalente è quella degli affitti a lungo periodo (60%), mentre i contratti transitori si attestano al 18% e al 20% le locazioni a canone concordato. Solo il 2,2% è rappresentato da affitti di natura agevolata per gli studenti. Dallo studio di Nomisma emerge come la locazione a canone concordato – nell’insieme dei 13 principali mercati monitorati – sta prendendo quota a scapito delle locazioni a canone libero.
I prezzi degli immobili ancora negativi
Nel primo semestre del 2016 la variazione tendenziale annua dei prezzi si posiziona ancora in territorio negativo, con una variazione che oscilla dal -1,8% delle abitazioni nuove al -2,5% degli uffici.
Nomisma rileva come la ripresa del mercato delle compravendite di abitazioni stenti a propagarsi ai prezzi, mettendo così in discussione l’evidenza storica che individua in circa due anni il ritardo con cui i valori di mercato reagiscono all’aumento degli scambi.
I ritorni di un investimento nel settore immobiliare secondo le indicazioni dell’Istituto si collocano tra il 5% di abitazioni ed uffici e il 7% dei negozi.
Trattative e sconto
Nell’ultimo semestre i tempi per la conclusione delle trattative si sono generalmente ridotti, con un miglioramento consolidato per le abitazioni a fronte di una flessione più debole per uffici e negozi.
Per quanto concerne lo sconto praticato, il divario ha mostrato – per il terzo anno consecutivo – una riduzione, pur attestandosi tuttora su valori ben superiori (di oltre 6 punti percentuali) rispetto ai livelli pre-crisi.
Il mercato dei mutui
Sul versante dei mutui, Nomisma prevede che “a fronte dell’allentamento dei criteri di offerta degli istituti di credito, dei bassi tassi di interesse e di una domanda che si conferma in espansione, il mercato dei mutui ci consegni per i prossimi 2-3 anni un lento processo di espansione, con un recupero graduale, seppure incompleto rispetto agli anni pre-crisi”.
Nello specifico per il think-tank “una limitata revisione al ribasso dell’erogazioni potrebbe tuttavia emergere nel secondo semestre del 2016, per poi riprendere il percorso di espansione negli anni 2017-2018”.
A livello complessivo, il finanziamento erogato alle famiglie per acquisto di abitazioni, comprensivo delle operazioni di surroga e sostituzione, ha raggiunto nel 2015 un volume di 41,2 miliardi contro i 24,1 del 2014. La crescita delle erogazioni ha presentato, in particolare, un’accentuazione nel quarto trimestre con un volume erogato di oltre 13 miliardi. Il tasso di crescita delle erogazioni ha raggiunto il 70,6% nel 2015, per poi ridursi solo marginalmente nel primo trimestre del 2016, collocandosi nell’ordine del 55%.
E’ bene ricordare come nel 2015 e nella prima parte dell’anno in corso, il forte aumento degli importi erogati ha risentito della, già ricordata, consistente componente di surroga e sostituzione. Secondo stime Nomisma, questa dinamica ha rivestito un ruolo cruciale nella crescita delle erogazioni degli ultimi due anni, passando dal 7,5% nel 2014 al 28,4% nel 2015 e al 28% del 2016.
Atteggiamento delle famiglie ancora "prudente"
La fotografia offerta da Nomisma riproduce una famiglia italiana il cui atteggiamento è di sostanziale vischiosità nelle decisioni di spesa e il cui riflesso è una tendenziale prudenza e un settore bancario più propenso a privilegiare operazioni di surroga o sostituzione, che a scommettere sulle capacità di rimborso di notevole quota della domanda potenziale. 
Alla luce dei risultati dell’ultima rilevazione, sono 852.000 le famiglie che compongono la domanda di acquisto di abitazioni, di cui 395.000 alla ricerca di un mutuo, con una proiezione in termini di finanziamenti di poco inferiore ai 47 miliardi di euro.
Da quanto si desume dall’Osservatorio sono oltre 53.000 le famiglie intenzionate ad accendere mutuo per la ristrutturazione dell’abitazione principale nei prossimi 12 mesi, mentre sono oltre 1,8 milioni le famiglie che non escludono di attivarsi in futuro.
Fonte: idealista.it
20-07-2016

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14 luglio 2016

Luglio 2016, canone TV in bolletta, ci siamo!

E’ entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce. Secondo quanto previsto dal provvedimento. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le nuove Faq relative al pagamento del canone TV. I quesiti sono focalizzati sul chiarimento di dubbi e problematiche legati alla fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.
In presenza di più contratti o in caso di voltura d essere addebitato sarà un solo contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Se una persona è titolare di due utenze di questo tipo, l’Agenzia chiarisce che il canone sarà presente sul contratto più recente. Se si cede l’unica fornitura di cui si è titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24. Chi invece diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura, troverà il canone nella prima fattura elettrica utile. Se si era in possesso di una tv già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato con F24.
In caso di passaggio da un fornitore ad un altro non occorre fare nulla: le rate del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di rispettiva titolarità del contratto.
Al momento, sono stati pubblicati 40 quesiti sul sito dell’Agenzia, divisi in tre macro argomenti: “chi deve pagare il canone”, “dichiarazione di non detenzione” e il nuovo capitolo “addebito del canone nelle fatture elettriche”. Verrà pubblicata un’altra sezione dopo l’emanazione del provvedimento sui rimborsi.
Con la circolare 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle "regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche".
L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, come definiti dall’articolo  1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, come definiti dall’articolo 1, comma  1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.
La circolare illustra poi le diverse ipotesi in presenza di più utenze residenziali e in caso di voltura. Per quanto riguarda gli importi da addebitare, la circolare dice che "la determinazione dell’importo del canone da addebitare sull’utenza elettrica residenziale tiene conto:
- per l’anno 2016, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di euro 100 (articolo 1, comma 152,della legge n. 208/2015);
- delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n. 246/1938 e di altre disposizioni rilevanti, anche al fine di applicare l’Iva e le tasse di concessione governativa;
- per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (articolo 3, terzo comma, del RDL n. 246/1938;articolo 3, comma 3, del regolamento);
- della presentazione della apposita dichiarazione sostitutiva da parte di un titolare di utenza elettrica residenziale per superare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (articolo 1, secondo comma, del RDL n. 246/1938; articoli 2, comma 2, lettera a, e 3, comma 1, del regolamento);
- dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione  (articolo 38, comma 8, del DL n. 78/2010) o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 e da Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera b, e 3, comma 1, del Regolamento)".
L’Agenzia delle Entrate ha poi indicato le diverse rate di pagamento del canone dovuto per il 2016.
Bisogna mettersi in regola per evitare di saldare il debito due volte.
Nel caso in cui moglie e marito abitano nello stesso immobile e il marito è intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è sempre stata titolare dell’abbonamento tv, il canone Rai sarà addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica, senza alcuna considerazione per chi fosse precedentemente l’intestatario dell’abbonamento Rai. L’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla voltura del canone al titolare del contratto di fornitura elettrica.
U n contribuente che risiede in un appartamento di sua proprietà e possiede ad esempio altri due immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé, non dovrà versare alcun canone oltre a quello che sarà addebitato nella bolletta della casa di residenza. L’importo sarà addebitato nella bolletta dell'abitazione in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, senza altre incombenze o dichiarazioni da fare per la seconda o terza casa.
Chi risiede con la moglie in una casa in città, ma ha anche un appartamento al mare dotato di tv, ed è intestatario del contratto di fornitura elettrica dell’immobile di residenza, mentre la moglie è l'intestataria dell’utenza nella seconda casa, deve inviare la dichiarazione sostitutiva per la seconda casa. I coniugi, infatti, se sono registrati all’anagrafe nella stessa abitazione, dovranno versare un unico canone Rai. Il titolare dell’utenza riferita alla casa di residenza pagherà direttamente il canone in bolletta, mentre l’altro coniuge, intestatario della seconda utenza, dovrà inviare in via telematica o con raccomandata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva, compilata nella parte relativa alla “presenza di altra utenza elettrica per l’addebito” (quadro B).
Se i coniugi hanno due residenze diverse, dovranno versare due imposte distinte, sempre che negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.
Chi in passato ha chiesto il suggellamento del televisore deve compilare il “quadro A” della dichiarazione sostitutiva. Questo quadro prevede la possibilità per i titolari di utenze elettriche di autocertificare che in nessuna delle proprie abitazioni è detenuto alcun apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è stata presentata in passato la denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Se nel frattempo il contribuente non è entrato in possesso di altri televisori, dovrà compilare il modello e inviarlo all’Agenzia delle Entrate per via telematica o per posta, altrimenti si vedrà recapitare in bolletta il canone.
Nel caso di un immobile dotato di tv il cui proprietario (titolare dell’abbonamento tv e dell’utenza elettrica) sia venuto a mancare, l’erede, già tenuto al pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede, potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia anagrafica. In questo modo, la casa del parente defunto sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.
Marito e moglie che hanno una casa di residenza dotata di tv con bolletta dell’energia intestata al marito e hanno anche una seconda casa in affitto, anch’essa provvista di tv, con bolletta intestata alla moglie, devono compilare la dichiarazione sostitutiva per questo secondo immobile. Per quanto riguarda la seconda casa, la moglie dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva, in cui comunica di non essere soggetta a imposizione perché il canone è già versato dal marito con lei residente. Questa dichiarazione non esonera però gli affittuari dal pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione affittata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno versare quanto dovuto tramite il modello F24. Gli affittuari sarebbero esonerati dal pagamento solo se avessero mantenuto la residenza in un’altra abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone già è corrisposto.
Chi non ha mai avuto apparecchi televisivi e ha inviato l’autocertificazione di esenzione dal pagamento del canone Rai, ma acquista poi un televisore, deve presentare una nuova dichiarazione per regolarizzare la propria posizione. Dovrà usare lo stesso modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, compilando la sezione intitolata “dichiarazione di variazione dei presupposti”.
Il residente in un Paese estero che possiede un immobile in Italia con il contratto di fornitura elettrica intestato a suo nome non è esonerato dal versamento del canone. Solo nel caso in cui nella casa non sia presente la tv, il contribuente non sarebbe obbligato al pagamento.
Un anziano che ha la tv ed è anche intestatario di un’utenza elettrica, anche con la nuova procedura adottata dal 2016, è esentato dal pagamento del canone se ha un’età pari o superiore a 75 anni e rientra nella soglia reddituale (propria e del coniuge) di 6.713,98 euro.
Il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture successive al 1° luglio e riguarderà tutte le rate scadute dell’anno in corso, ossia sette. Dal prossimo anno il pagamento sarà diluito in dieci rate mensili da 10 euro l’una, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro a famiglia).
Le società elettriche che incasseranno la tassa dovranno poi riversarla alle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.
Qualora venga addebitato in canone a famiglie che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione o di sussistenza di altra utenza elettrica, è possibile presentare una richiesta di rimborso. Le modalità per presentare tale istanza saranno contenute in un provvedimento delle Entrate che verrà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero, ciò vuol dire entro il 3 agosto. Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat dell’ufficio territoriale di Torino delle Entrate, e successivamente (entro 60 giorni) trasferite all’Aquirente unico, che entro 5 giorni lavorativi dovrà trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da rimborsare e all’importo. A quel punto, le società che forniscono elettricità accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile.
Fonte: web

14-07-2016

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